Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30984 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 30/11/2018), n.30984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3307/2017 proposto da:

S.T., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIA MANFREDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., ZURICH INSURANCE PLC;

– intimati –

nonchè da:

ZURICH INSURANCE PLC, con rappresentanza generale per l’Italia in

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott.

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO N 68,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A., S.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4022/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. convenne davanti al Tribunale di Roma, con citazione del 17/3/2006, il Dott. S. per sentir risolvere in danno del medesimo il contratto del dicembre 1992 per l’effettuazione di un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di elementi dentari e all’applicazione di protesi, assumendo che dall’esecuzione dell’intervento erano derivati gravissimi danni alla sua salute e la conseguente necessità di interventi riparatori successivi.

Chiese anche la condanna del S. alla restituzione della somma pagata a titolo di corrispettivo dell’intervento, di Euro 9.226,22, al pagamento della somma di Euro 10.000 quale risarcimento del danno per violazione del consenso informato, il riconoscimento dell’invalidità permanente non inferiore ad 8 punti percentuali, la condanna del S. a pagare a titolo di danno biologico la somma di Euro 7.032,00, nonchè la condanna del medesimo a titolo di danno morale, danno alla vita di relazione valutato in misura non inferiore ad Euro 50.000, oltre all’invalidità totale temporanea di Euro 3.600, all’invalidità temporanea parziale pari a Euro 5.400, oltre che alle spese per consulti, esami strumentali per Euro 3.404,00.

Si costituirono in giudizio il S. e la Zurich Insurance, eccependo la prescrizione del diritto e concludendo per l’infondatezza della domanda, a causa del difetto di nesso causale tra la condotta del dentista e l’evento dannoso lamentato; il S. rappresentò che la B. si era a lui rivolta nel 1999 per richiedere una certificazione a seguito di un sinistro stradale che le aveva procurato un trauma cranio-facciale, di guisa che tale evento aveva costituito una causa autonoma di produzione del danno. All’esito di una CTU e dell’espletamento di prova orale, il Tribunale di Roma, con sentenza del 15/12/2010, rigettò la domanda.

La Corte d’Appello di Roma, adita dalla B., con sentenza n. 4022 del 2016, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato il S. a pagare, in favore della B., la somma complessiva di Euro 23.150,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo e rimborso delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso quest’ultima sentenza S.T. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e con ricorso incidentale, la Zurich Insurance.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4; artt. 1223,1224,2043,2056,2967 c.c.; artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU, prescindendo dall’onere probatorio incombente sulla parte attrice, rimasto non assolto, specie considerando le peculiari condizioni nelle quali era maturata la domanda risarcitoria avanzata molti anni dopo il verificarsi degli eventi.

1.1 Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la sentenza dà conto dell’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte della danneggiata, che avrebbe provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità tra l’operato del dentista ed il danno, a mezzo di testimoni e Ct di parte. Il Giudice, pertanto, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, non si è limitato ad aderire acriticamente alle risultanze della CTU ma si è fatto carico di ricostruire gli elementi di prova del nesso causale.

2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2947 e 2935, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) censura la sentenza sul capo relativo alla decorrenza della prescrizione ordinaria dal settembre 1999, data del referto di frattura conseguente al sinistro stradale. Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui ha stabilito il momento di decorrenza della prescrizione da quello in cui la malattia è stata percepita o poteva essere percepita con l’ordinaria diligenza, mentre i danni si resero immediatamente percepibili fin dal momento dell’installazione dell’impianto. Il giudice avrebbe dovuto rilevare che il termine di prescrizione, decorrente dal dicembre 1993, era decorso alla data del gennaio 2006 e non avrebbe dovuto considerare la decorrenza della prescrizione dall’esecuzione di una rx in data (OMISSIS). Il motivo è inammissibile perchè di merito. L’apprezzamento circa il momento di decorrenza della prescrizione consiste in una valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, in quanto essa suggerisce a questa Corte non il rilievo di un vizio di sussunzione ma in una rilettura della risultanze istruttorie che sia più appagante e conforme alle tesi del ricorrente.

3. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole che la sentenza non abbia considerato l’esistenza di elementi causali autonomi nell’eziologia dei danni incorsi alla paziente, elementi che avrebbero interrotto il nesso causale tra l’operato del dentista ed i danni. La circostanza omessa, in particolare, consisterebbe nell’incidente d’auto subito dalla B., che rese necessario un nuovo intervento di tipo stomatologico.

3.1 Il motivo è infondato. La Corte territoriale non ha omesso di considerare la presenza di cause concorrenti nella produzione del danno ma ha ritenuto provato un aggravamento iatrogeno dello status quo ante risultante dall’intervento del dentista. Si afferma, infatti, in motivazione (pp. 3 e 4): “Il CTU ha ravvisato, senza esitazioni, il nesso causale tra l’operato del S., la sintomatologia della paziente e gli interventi chirurgici riparatori ai quali la stessa è stata sottoposta successivamente al 2000; che, pur tenendo conto delle condizioni cliniche della B., preesistenti agli interventi del S. e che avrebbero giustificato una riabilitazione orale temporanea, vista la complessità del caso, il dentista aveva certamente prodotto con il suo operato….un aggravamento.” Successivamente si riferisce che la perizia di parte e la CTU fanno riferimento ad una condizione della paziente di molto antecedente l’incidente stradale, di guisa che le condizioni iatrogene sono state accertate quali del tutto indipendenti dall’incidente stesso e certamente riferibili all’operato del dentista.

4. Con un motivo di ricorso incidentale la Zurich censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, pur rigettando la domanda di garanzia originariamente azionata nei confronti di Zurich, non ne ha tratto le dovute conseguenze in ordine alle spese di lite, condannando la stessa compagnia, in solido con il S., alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

4.1 Il motivo è infondato. Innanzitutto nella impugnata sentenza non c’è una statuizione di rigetto della domanda di manleva, mentre, per mero errore materiale, nelle conclusioni in sede di appello è stata omessa la richiesta di manleva. In ogni caso le decisioni su questioni meramente processuali, quale è quella in esame, non sono suscettibili di passare in giudicato e non impediscono la riproposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio. Non può perciò considerarsi passata in giudicato la domanda di manieva, correttamente formulata in primo grado e disattesa dal giudice d’appello per una mera questione processuale. In merito alla domanda sulle spese la Corte d’Appello, in coerenza con il principio della soccombenza, ha posto a carico della Zurich le spese di entrambi i gradi del giudizio, una volta ritenuta sussistente, sia pur con i lamentati vizi, la responsabilità dell’appellato.

5. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile, le spese compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, compensa le spese. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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