Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30585 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 26/11/2018), n.30585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1864-2018 proposto da:

R.D.T.M.P., R.D.T.M.,

R.D.T.P.A., D.T.R.G.,

R.D.T.M.G., R.D.T.S., rappresentati e

difesi dall’avv. MARCO MERELLI;

– ricorrenti –

contro

C.A. e M.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Firenze con ordinanza 22.5.2017, decidendo in sede di rinvio (a seguito di ordinanza di questa Corte n. 25770 del 2013) ha accolto l’opposizione proposta dagli eredi di R.D.T.F. in epigrafe indicati contro il decreto 15.2.2011 contenente la liquidazione di un ulteriore compenso per attività integrativa in favore del CTU geom. C.A..

Secondo il giudice di rinvio, l’attività svolta dal geometra era meramente integrativa di quella svolta con la prima relazione e pertanto non era soggetta ad ulteriore liquidazione.

Conseguentemente, il decreto è stato revocato.

2 II Tribunale ha però ritenuto di compensare le spese del procedimento e contro quest’ultima statuizione ricorrono per cassazione gli eredi R.D.T..

Non hanno svolto difese in questa sede nè il consulente tecnico geom. C. nè M.S. (la controparte della lite col confinante del Turco in cui era stata disposta l’indagine tecnica).

Il relatore ha formulato proposta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il giudice dell’opposizione disposto la compensazione delle spese in assenza sia di soccombenza reciproca che di gravi ed eccezionali ragioni, non potendo considerarsi tali quelle indicate dal Tribunale.

Il ricorso è fondato.

Al giudice di rinvio, con la citata ordinanza n. 25770 del 2013 era stato demandato di motivare sulla soluzione della questione sottoposta al suo esame e cioè se l’ulteriore compenso preteso dal consulente tecnico di ufficio fosse connesso ad attività meramente integrativa (cd. chiarimenti) ovvero se fosse collegabile ad ulteriore attività richiesta dal giudice in aggiunta ai quesiti originari.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Firenze ha optato per la prima soluzione osservando che si trattava di allegare un semplice ingrandimento ad un grafico peritale al fine di individuare la posizione precisa di un cancello. Il giudice di rinvio ha quindi ritenuto che per tale attività, meramente integrativa, non fosse soggetta ad ulteriore liquidazione e pertanto ha revocato l’ulteriore decreto del 15.2.2011.

La controversia sulla natura dell’ulteriore incarico e sulla sussistenza o meno di un diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto a quello già liquidato, ha quindi visto soccombere interamente il consulente e conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto regolare le spese secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., oppure, se riteneva di compensarle, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente ratione temporis, indicare esplicitamente in motivazione quali fossero le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificassero tale seconda soluzione oppure perchè quelle ravvisate in concreto, fossero gravi ed eccezionali, tenendo in considerazione il principio, più volta affermato in sede di legittimità, secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le varie, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017 Rv. 643329; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11222 del 31/05/2016 Rv. 639957;

Nell’ordinanza impugnata invece il Tribunale, in una ipotesi di chiara assenza di reciproca soccombenza, ha motivato la compensazione richiamando il titolo giurisdizionale della pretesa dell’ausiliare (cioè un dato quindi assolutamente rilevante perchè proprio della legittimità del secondo decreto di liquidazione si discuteva), nonchè l’assenza di critiche alla qualità del lavoro svolto dall’ausiliare, altro dato irrilevante, perchè la mera correttezza tecnica di una attività peritale – seppur giustamente valutata in un’ottica globale e quindi anche con riferimento all’attività integrativa – non costituisce di per sè una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di un procedimento sorto per contestare il diritto al compenso integrativo senza l’indicazione di elementi concreti che possano indurre a ravvisarle.

La cassazione dell’ordinanza è quindi inevitabile.

Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato, procederà alla regolamentazione delle spese rimediando alla carenza evidenziata e all’esito, regolerà anche quelle del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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