Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20134 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14535-2017 proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del procuratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POMPEO MAGNO, 94, presso lo studio dell’avvocato RENATO VAGNARELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MUNGO,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7681/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ETTORE PEDICINI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VAGNARELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si rimette alla

decisione della Corte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 7681/9/2016 depositata in data 30.11.2016 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da UNICREDIT LEASING s.p.a. con sede in Milano, confermando la decisione con la quale la CTP di Roma aveva respinto la sua impugnativa avverso l’avviso di accertamento con il quale l’AGENZIA DELLE ENTRATE aveva disposto, a suo avviso illegittimamente, la rettifica del classamento di una unità immobiliare di sua proprietà nell’ambito di una revisione delle unità immobiliari urbane site nelle microzone comunali in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si era discostato dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

Avverso l’indicata sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione UNICREDIT LEASING s.p.a. affidato a tre motivi e, precisamente:

1 = nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31,32 e 35. Error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4);

2 = violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, D.P.R. n. 138 del 1988, artt. 8 e 9, e art. 53 Cost., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), e L. n. 212 del 2000, art. 7, (art. 360 c.p.c., n. 3),

3 = omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ha resistito con controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ fondato, con assorbimento delle altre censure, il primo motivo del ricorso.

Con riferimento a tale motivo la ricorrente ha fatto presente evidenziato di aver avuto notizia del giudizio di appello solo al momento della ricezione di una comunicazione, inviata a mezzo pec, dalla CTR del Lazio con cui gli veniva reso noto il dispositivo della sentenza n. 7681/9/2016 di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenza delle Entrate, emessa in esito a pubblica udienza e a prova di ciò produceva copia della stampa della schermata “interrogazione avvisi” fornita dalla Cancelleria della CTR.

Risulta, pertanto, per tabulas la violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 31, 32 e 35, con conseguente compromissione del diritto di difesa della attuale ricorrente.

Infatti, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51,applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato da medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunziata (cass. n. 13319/2017, n. 18279/2018, n. 27837/2018). Trattasi di nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva ma non determina necessariamente la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale a meno che non vi sia la necessità di ulteriori accertamenti di fatto nel merito (Cass. 21985/2011, n. 27496/2014, 1786/2016, n. 19579/2018).

L’accoglimento del motivo di censura, assorbiti gli altri due motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR dl Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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