Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30514 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28649/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Vascello n.

16, presso lo studio dell’avvocato Rocchi Pierluigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Perazzoli Maria

Virginia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5831/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2018 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22/10/2015, ha respinto il reclamo della (OMISSIS) in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 27/3/2015, dichiarativa di fallimento della società.

Con ricorso depositato il 30/10/2014, la (OMISSIS) srl in liquidazione aveva proposto domanda di concordato preventivo “liquidatorio”; dopo la concessione di un termine per l’integrazione del piano e la comunicazione degli atti al P.M., all’esito dell’udienza del 17/3/2015, il Tribunale dichiarava con decreto in data 25/3/2015 l’inammissibilità della domanda a ragione della indeterminatezza del piano presentato e delle gravi carenze argomentative nell’attestazione dello stesso, non sanate con le integrazioni richieste, e con sentenza del 27/3/2015, su conforme richiesta del P.M. avanzata all’udienza del 17/3/2015, pronunciava il fallimento della società, ritenendo non provata la ricorrenza dei requisiti di non fallibilità e che lo stato di insolvenza era ampiamente provato dal fatto che nella stessa proposta di concordato, la società aveva proposto la liquidazione col pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14,96%.

La Corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non violato la L. Fall., art. 15, comma 3, atteso che, essendo intervenuta la sentenza di fallimento a seguito della presentazione di un piano di concordato preventivo ritenuto poi inammissibile, nella specie trovava applicazione l’art. 162 e non già la L. Fall., art. 15, non giustificandosi nella specie la previsione di un’ulteriore udienza con avviso al debitore, solo al fine di discutere dell’istanza di fallimento; che comunque, le parti, come riconosciuto nell’atto di reclamo, avevano avuto il modo di discutere sul punto ritenuto decisivo dalla reclamante(pagamenti preferenziali nei confronti di due istituti di credito), ed in ogni caso, nel decreto di inammissibilità del concordato il riferimento ai pagamenti preferenziali costituiva solo uno degli elementi considerati, tra i quali assumevano indubbio rilievo il fatto che il debitore avesse posto in essere atti di straordinaria amministrazione senza la previa autorizzazione e la carenza del piano, come emergente, tra l’altro, nell’allegata attestazione di fattibilità.

La Corte d’appello ha respinto anche il secondo motivo di reclamo, col quale la parte aveva prospettato come la dichiarazione di inammissibilità del concordato fosse stata resa sulla base della presunta non meritevolezza della società, rilevando che il Tribunale si era limitato a valutare la concreta idoneità del piano a realizzare la finalità propria senza esprimere giudizi sulla convenienza, anche sulla base delle argomentazioni addotte dall’attestatore che si era espresso sulla fattibilità, subordinata alla solvibilità degli attuali e futuri clienti della “new.co.” e quindi in termini dubitativi, e la documentazione integrativa depositata dalla parte non era risultata idonea a far conoscere la situazione finanziaria aggiornata dell’impresa.

Ricorre avverso detta pronuncia la società (OMISSIS), facendo valere due motivi di ricorso.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Col primo motivo, la ricorrente sostiene la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 15 e 162; deduce di essere stata convocata l’11/3/2015 per l’udienza del 17/3/2015, nella quale l’unico addebito rivolto alla società era il supposto pagamento preferenziale di Intesa San Paolo e della Cassa di Risparmio Friuli-Venezia Giulia, frutto peraltro di un marchiano errore del commissario giudiziale; che all’esito di detta udienza, il PM per la prima volta aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità della procedura e la dichiarazione di fallimento; che non esistevano istanze di fallimento dei creditori nè erano pendenti procedure esecutive e neppure erano stati emessi decreti ingiuntivi in danno; che il fallimento è stato dichiarato a distanza di soli sette giorni dall’istanza di fallimento, ricorrendo ad un motivo diverso da quello indicato nel decreto dell’11/3/2015 e, ai fini della dichiarazione, il Tribunale ha considerato l’insolvenza come esistente in re ipsa.

2) Col secondo mezzo, la ricorrente si duole dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene che i rilievi rivolti dal Giudice del merito attengono alla fattibilità economica del piano e non alla fattibilità giuridica e che è stata operata una valutazione di merito in ordine ai contenuti dell’attestazione del professionista.

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

E’ infondata la tesi dell’ applicazione nel caso della L. Fall., art. 15, comma 3, atteso che, proposta domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, l’iter procedimentale si svolge secondo la normativa propria, che alla L. Fall., art. 162, comma 2, prevede che “Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, commi 1 e 2 e art. 161, sentito il debitore in Camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”.

Ed è questo che è esattamente avvenuto nel caso di specie, in cui è stato concesso il termine per l’integrazione del piano, è stata fissata udienza e convocato il debitore in Camera di consiglio; a detta udienza il debitore ha avuto modo di esplicare le sue difese ed il P.M. ha richiesto la dichiarazione di fallimento, declaratoria resa dal Tribunale successivamente alla declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato.

La Corte d’appello ha ampiamente argomentato sulla ratio di questa disciplina specifica, messa a confronto con quella di cui alla L. Fall., art. 15, in cui, presentata l’istanza di fallimento dai soggetti legittimati, deve essere la stessa portata a conoscenza del debitore a cui deve essere assicurato il diritto di difesa.

Sul principio, in senso conforme, si richiamano le pronunce del 6/5/2014, n. 9730 e del 14/5/2018, n. 11706, che hanno affermato che il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all’esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell’ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto L. Fall., ex art. 162, comma 2, cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero; in tale contesto, salva l’ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l’ulteriore convocazione in Camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l’eventuale richiesta di fallimento.

Ne consegue che all’ esito della declaratoria di inammissibilità del concordato non vi è necessità nè che il debitore sia convocato in giudizio con specifico riferimento all’ istanza di fallimento presentata dal P.M., nè che il Tribunale, ove ritenga di rinviare ad altra udienza l’esame delle istanze di fallimento, debba rispettare il termine di quindici giorni previsto dalla L. Fall., art. 15, per consentire al debitore di predisporre un’ adeguata difesa, in quanto il debitore, in mancanza di profili di novità posti a fondamento dell’ istanza presentata dal P.M., è tenuto a contrastare fin da subito la richiesta di fallimento avanzata nei suoi confronti (così specificamente la pronuncia 11706/2018 cit.).

Nel resto, è del tutto generico e non sviluppato come motivo di ricorso l’accenno alle pag. 37, 38 alla valutazione dello stato di insolvenza.

Il secondo motivo è infondato.

Come sopra si è già detto, la Corte d’appello, nel richiamare la valutazione del Tribunale, ha ritenuto fondata la declaratoria di inammissibilità della proposta e del piano non sulla base di una valutazione economica, di convenienza, ma sulla indeterminatezza ed incompletezza dei dati nonchè sullo stesso rilievo dell’attestatore che aveva concluso per la fattibilità della proposta, subordinatamente alla solvibilità degli attuali e futuri clienti, e quindi si era espresso in termini dubitativi, da cui il giudizio di indeterminatezza e di carenza documentale quanto agli oneri informativi gravanti sul debitore e di genericità ed incoerenza del giudizio di fattibilità espresso dall’attestatore, giudizio che rimane nell’ambito dei limiti fissati alla valutazione giudiziale.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia del 23/5/2014, n. 11497, in conformità alla pronuncia Sez. U. 1521/2013, nel concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista; tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto.

Ed è quest’ultima la carenza riscontrata nella specie.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Fallimento svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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