Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30417 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Anonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6145-2017 proposto da:

T.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DE LUCA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLA GRECO;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, DIRIGENTE DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – AREA FUNZIONALE GESTIONE,

SETTORE RISORSE UMANE DEL CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE dei CONTI – 1^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata l’1/09/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Nicola Greco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- T.P.G., già consigliere regionale della Regione Calabria, impugnava, davanti alla sezione territoriale della Corte dei conti, la decisione dirigenziale di annullamento dell’attribuzione – alla sua persona – dell’assegno vitalizio, maturato per il fatto aver ricoperto il ruolo di consigliere nel corso della 5^ consiliatura, e quella di recupero delle somme a lui già erogate a far data dal 1 aprile 2008.

2. – L’adita Sezione respingeva il ricorso, ritenendo corretto il provvedimento amministrativo, in quanto basato sull’applicazione degli artt. 28 e 29 c.p. e L.R. n. 1 del 2013, art. 4.

2.1. – Secondo il giudice di primo grado, poichè il ricorrente era stato condannato alla pena detentiva di anni sei di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p.), dalla statuizione del giudice penale conseguiva per il condannato, ai sensi dell’art. 28 c.p., comma 2, n. 5, anche la privazione degli assegni, posti a carico dello Stato o di un altro ente pubblico, fra i quali rientrava anche quello oggetto di causa.

3. – L’appello della soccombente è stato, a sua volta, respinto dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale centrale che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha confermato le statuizioni della pronuncia di primo grado.

3.1. – Il giudice di appello ha premesso che, pur non essendo stata oggetto di specifica contestazione, andava confermata la giurisdizione contabile in materia, sulla base della sentenza del n. 5 del 2005, secondo cui la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si estende a tutti i giudizi afferenti i trattamenti economici di natura previdenziale, comunque denominati, posti a carico (totale o parziale) dello Stato o delle Regioni.

3.2. – Nel merito, ha affermato che la questione non doveva essere risolta che sulla base della diretta applicazione dell’art. 28 c.p., comma 2, n. 5 e art. 29 c.p., previsioni normative che dispongono la privazione, per coloro che sono condannati ad una pena detentiva superiore a cinque anni, “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”.

3.2.1. La Corte dei Conti ha richiamato la portata parziale della decisione della Corte costituzionale n. 3 del 1966, in quanto l’illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni è stata limitata ai soli trattamenti economici aventi titolo in rapporti di lavoro, sicchè l’intervento legislativo successivo (la L. n. 424 del 1966) non avrebbe fatto altro che salvaguardare i trattamenti pensionistici legati ad un rapporto di lavoro.

3.2.2. – La successiva sentenza (n. 289 del 1994) della Corte costituzionale avrebbe chiaramente differenziato la posizione del titolare di un assegno vitalizio rispetto a quella dei titolari delle pensioni nascenti da rapporti di pubblico impiego e anche la Corte di cassazione si sarebbe orientata in modo convergente (da ultimo, con riferimento ai deputati regionali dell’Assemblea Siciliana, con la pronuncia n. 6557 del 2014).

3.3. – Sarebbero perciò irrilevanti, rispetto ai fatti accertati in sede penale, la posteriorità sia della disciplina statale, di cui al D.L. n. 174 del 2012, art. 2, comma 1, lett. n) convertito nella L. n. 213 del 2012, e sia della questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 1 del 2013, art. 4 eccepita dall’interessato.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte Conti – Sezione giurisdizionale centrale il signor T.P.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio 2017, sulla base di due motivi.

4.1. – La Regione Calabria ha resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa.

4.2. – Il P.G., nella persona dell’Avv. Gen., dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell’art. 380-bis.1, affinchè la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo di impugnazione (difetto di giurisdizione del Giudice contabile), il ricorrente premette che questa Corte, con la sentenza n. 14922 del 2016, ha stabilito che, in materia di vitalizi a favore degli ex consiglieri regionali, la giurisdizione spetti esclusivamente al giudice ordinario, così sovvertendo l’orientamento della Corte dei conti richiamato nella sentenza impugnata.

1.1. – Il ricorrente ritiene giustificato il suo comportamento processuale tenuto anteriormente al detto mutamento interpretativo da parte delle Sezioni unite di questa Corte e, precisamente, quello di non aver eccepito – nella fase di merito – il difetto di giurisdizione del giudice contabile, atteso che l’appello avanti al giudice speciale era stato da lui proposto prima del detto revirement.

1.2. – Egli invoca, pertanto, il principio della rilevabilità del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento ed esclude che si possa essere formato il giudicato interno (esplicito o implicito) in ordine alla giurisdizione contabile, proprio in forza del fatto che al momento della proposizione dell’appello la giurisdizione era pacificamente attribuita al giudice contabile e che il principio dell’overruling, vale a dire del mutamento repentino ed improvviso di un orientamento processuale, giustificherebbe la non operatività della decadenza o della preclusione dal potere di eccepire il difetto di giurisdizione.

2. – Con il secondo mezzo (questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 174 del 2012, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 2012 e della L.R. n. 1 del 2013, attuativa della prima, per violazione dei principi di ragionevolezza, predeterminazione della condotta sanzionata, affidamento e buona amministrazione) il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale del menzionato dispositivo di legge, per plurime violazioni di parametri costituzionali, già sollevata in fase di merito.

3. – Il primo motivo pone al centro della discussione il problema della mancata impugnativa, in appello, della sentenza di primo grado, per difetto di giurisdizione (declinata, quest’ultima, in rapporto alla materia esaminata, ossia a quella degli assegni vitalizi percepiti dagli ex parlamentari regionali, per la sua non appartenenza alla giurisdizione contabile ma a quella ordinaria) e della possibilità di farlo, nonostante l’eccezione non fosse stata proposta in appello, in sede di ricorso per cassazione, giustificando il “ritardo” della sua proposizione con il mutamento giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni unite civili, organo deputato a regolare il riparto tra tutti i plessi della giurisdizione nazionale.

3.1. – Il ricorrente, quantomeno per implicito, si dimostra consapevole del fatto che l’eccezione di difetto di giurisdizione, respinta nella fase di merito, per tornare al centro del dibattito in Cassazione avrebbe dovuto formare oggetto di una qualche istanza nel corso del giudizio di appello.

3.2. – Queste sezioni unite (Sentenza n. 12518 del 1992), infatti, in presenza di una sentenza di primo grado che – e non è questo il caso – disattendendo la correlativa eccezione della parte abbia espressamente affermato la giurisdizione del giudice adito, pronunciando nel merito, hanno stabilito che l’appello del soccombente, al riguardo, non solo deve esserci ma deve essere anche specifico e non è sufficiente neppure che esso “si limiti a richiamare le eccezioni svolte in prima istanza, e ad insistere per la declaratoria d’infondatezza della domanda”, sicchè una tale forma di contestazione non costituisce impugnazione della pronuncia sulla giurisdizione: in tali casi “esattamente il giudice del gravame ritiene precluso il riesame della relativa questione, senza che possa invocarsi in contrario il principio che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio opera solo nell’ipotesi in cui sia mancata un’espressa statuizione sul punto e deve essere coordinato con quelle della convertibilità dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame.”.

3.3. – Ma, nel caso qui esaminato, il ricorrente allega assai meno, perchè Egli: a) ha adito volontariamente il giudice contabile in prime cure ed è rimasto soccombente, sicchè – giusta la giurisprudenza di queste Sezioni unite – non è legittimato ad impugnarne la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione, in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione (cfr. SU, sentenze nn. 22439 del 2018, 1309 del 2017 e 21260 del 2016); b) nella fase del gravame non ha neppure censurato l’affermazione ufficiosa – fatta dal primo giudice – relativa alla sussistenza della giurisdizione contabile nella materia degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, sicchè quello d’appello ne ha espressamente confermato la sussistenza, non già nel merito ma previa ricognizione circa l’esistenza del giudicato interno, già formatosi nella vertenza in esame.

3.4. – Ebbene, l’allora appellante (solo sul merito della controversia, non anche in ordine alla questione di giurisdizione), rimasto soccombente nella fase di gravame, dopo un’evidente interruzione del dibattito processuale sul punto (per quanto inammissibile, dopo I’ individuazione del giudice munito del potere di ius dicere, per le ragioni richiamate al p. che precede), nel corso del giudizio di appello, solleva solo adesso l’eccezione di giurisdizione, chiedendo di essere giustificato “nel ritardo” in considerazione del sopravvenuto orientamento di queste Sezioni unite, affermativo della giurisdizione ordinaria nella materia de qua (la pronuncia n. 14920 del 2016 secondo cui “la controversia originata dalla rimodulazione in riduzione dell’assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell’assegno e la sua diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti, e, dall’altro, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest’ultima, sicchè la fattispecie resta devoluta al giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell’unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria.”).

3.5. – A ritenere possibile una tale tardiva proposizione il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte relativo alla cd. overruling processuale, che per il rilievo dell’osservazione merita una qualche risposta.

3.6. – Ma, al riguardo – come rettamente osserva il P.G., nella sua requisitoria -, la richiesta è infondata “per la dirimente ed assorbente considerazione che l’ordinanza delle S.U. 20 luglio 2016, n. 14922 (come, peraltro, quelle di identico contenuto rese lo stesso giorno ed anno aventi i numeri 14920, 14921, 14923, 14924, 14925), non ha dato luogo ad un overruling (di cui significativamente neanche le altre pronunce richiamate, e neppure quella successiva n. 23476 del 2016 che tale principio ha ribadito, fanno menzione).” sicchè difetta il presupposto necessario dell’esistenza di uno stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso della giurisdizione del giudice contabile.

3.7. – Com’è stato notato dal P.G., “la stessa ordinanza n. 14922 del 2016 (come le altre sopra richiamate rese il 20 luglio 2016) non indica nessun precedente in tal senso e neppure dà atto dell’ipotetico overruling che sarebbe stato realizzato. Anzi la pronuncia, resa su regolamento preventivo di giurisdizione, richiama espressamente le sentenze della Corte che, in relazione a molteplici profili: già avevano escluso la ricollegabilità dell’assegno vitalizio de quo ad una prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione cui sia applicabile la L. n. 180 del 1950; avevano altresì negato la natura previdenziale dello stesso ed anche la sua assimilabilità alla pensione ordinaria. Tali precisi richiami rendono palese che non si è al cospetto del ribaltamento di un precedente orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che la determinazione di adire il giudice contabile (con conseguente insussistenza della situazione di soccombenza sul capo della decisione concernente la giurisdizione) è stata frutto esclusivo di una scelta del ricorrente, restando escluso in radice che questa possa essere stata determinata dall’incolpevole affidamento su un orientamento successivamente ribaltato”.

3.8. – Sicchè, la constatazione della radicale inesistenza di uno dei presupposti dell’ipotesi di overruling (e cioè del ribaltamento di una pregressa stabilizzata interpretazione) è sufficiente ad escludere la fondatezza della tesi del ricorrente ed a rendere inutile, non solo per le già richiamate ragioni di cui al p. 3.3. (sub a), “l’esame sia dell’esistenza degli altri presupposti necessari a tal fine (S.U. n. 21194 del 2017, Cass. n. 11300 del 2018, n. 7833 del 2018; n. 15530 del 2016), sia dei meccanismi di tutela dell’affidamento riposto dalla parte in un pregresso diritto vivente di cui non fosse possibile il mutamento (profilo per il quale si cfr. SU n.21194 del 2017)” (così il P.G.).

3.9. – Il motivo, pertanto, è inammissibile.

4. – Dalla ritenuta complessiva inammissibilità del primo mezzo di ricorso consegue la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della sollevata eccezione di legittimità costituzionale, siccome concernente esclusivamente il merito della controversia.

5. – Alla sostanziale soccombenza (per inammissibilità dell’impugnazione) consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo e l’affermazione dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) per compensi d’avvocato ed accessori di legge in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione unite civili della Suprema Corte di cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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