Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20021 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15334/2012 R.G. proposto da:
N.V. (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’avv. Caggiano Antonio, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Raguso Giuseppe, in Roma via Muzio Clementi 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 47/11/2011 della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, depositata il giorno 2 maggio 2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12
giugno 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
RITENUTO
Che:
N.V. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, fondato sull’indebita indicazione di un credito IVA non spettante nell’anno d’imposta 2004;
che l’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;
che proposto appello dal N., la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il giorno 2 maggio 2011, lo respinse;
che avverso la detta sentenza, N.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha risposto con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
che con istanza depositata in cancelleria N.V. ha dichiarato che intende avvalersi della procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016;
che il ricorso, su istanza del ricorrente, è stato rinviato a nuovo ruolo per verificare l’avvenuta definizione agevolata della lite;
che il ricorrente ha documentato l’integrale pagamento in favore del concessionario della riscossione, di tutte le somme ancora dovute in forza della detta definizione agevolata;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;
che le spese possono essere integralmente tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019