Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19973 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2720/2015 R.G. proposto da:

Diotti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentate e difese dall’avv. Claudia Pasqualini Salsa, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Rossi, sito in

Roma, via XX settembre, 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 2743/14, depositata il 23 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv. Claudia Pasqualini Salsa, per la ricorrente, e Giulio

Bacosi, per la controricorrente

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Diotti s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 maggio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto con cui erano state irrogate sanzioni per erronea classificazione di merce importata.

2. Il giudice di appello ha ritenuto legittimo il provvedimento impositivo, evidenziando sia la riconducibilità dell’operazione accertata ad un’importazione di beni (rifiuti ferrosi), sia la intervenuta preclusione della facoltà di sollevare eccezione attinenti al merito della pretesa impositiva, per mancata tempestiva impugnazione del relativo verbale di constatazione, sia, infine, l’insussistenza dei vizi allegati dell’atto di contestazione delle sanzioni.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per motivi di ordine logico giuridico, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, per aver il giudice di appello rilevato la tardività dell’impugnazione pur in assenza di una specifica eccezione da parte dell’Ufficio.

1.1. Il motivo è fondato.

Nel ricorso si dà atto, attraverso la riproduzione dei relativi passaggi motivazionali, che la sentenza di primo grado ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario proposto dalla contribuente per mancata tempestiva impugnazione del processo verbale di constatazione in ragione dell”l’autonomia del provvedimento sanzionatorio ex art. 303 T.U.L.D. rispetto alla mera rettifica dell’imposta dovuta in dogana”, evidenziando che l’Ufficio non ha riproposto tale eccezione di in sede di appello.

Orbene, deve osservarsi che l’esame, in sede d’impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni (cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7039; nonché, più recentemente e con riferimento al processo tributario, Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25906).

2. Col primo motivo, la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il processo verbale di constatazione non fosse stato contestato nei termini e nei modi di legge e fosse, per tale via, divenuto definitivo.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla dedotta inapplicabilità del Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, per insussistenza di inesattezze dichiarative circa la qualità, quantità e valore delle merci, in quanto verrebbero in rilievo rifiuti non pericolosi destinati al recupero.

3.1 i 3 motivi sono inammissibili, in quanto la CTR aveva perso la “potestas iudicandi” (2037/18).

4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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