Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20057 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29461-2017 proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIO
CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 175,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SEBASTIANO CAMPISI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE ACCIARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1199/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Z.G. impugna l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, pur giudicando legittima l’opposizione tardiva dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da Poste Italiane, l’ha tuttavia respinta nel merito per difetto di motivazione del petitum, risultato privo di causa petendi e ne chiede la cassazione poichè il giudice d’appello, una volta ritenuta legittima l’opposizione, avrebbe dovuto far derivare da questo giudizio ogni debita conseguenza, riformando la contraria decisione di primo grado, piuttosto che rigettare l’opposizione.
Al ricorso così proposto resiste l’intimata con controricorso.
Memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo è inammissibile poichè non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, vero che, mentre questa si è data cura di precisare, una volta giudicata legittima l’opposizione proposta, che il ravvisato difetto di redazione dell’atto introduttivo del giudizio, in cui l’indicazione del petitum era priva dell’illustrazione dei fatti costitutivi della pretesa, precludendo di ritenere proposta ogni domanda di merito, rende sfuggente “d’interesse concreto di un’opposizione affidata solo a motivi processuali diretti a far accertare la nullità della notificazione del DL”, il motivo, senza avvedersi più in generale che il giudizio che ha luogo a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio impugnatorio avente ad oggetto la validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere col ricorso, indugia nella declinazione di un asserto che, risolvendosi nella mera perorazione di una pronuncia di puro rito, omette di confrontarsi con le ragioni della decisione e di prendere in tal modo specificatamente posizione riguardo ad esse, con l’effetto di privare la proposta impugnazione di ogni contenuto critico obiettivamente valutabile ai fini di sindacare la legittimità della decisione impugnata.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con ovvio aggravio di spese.
4. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione vile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019