Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30319 del 22/11/2018
Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30319
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9661/2017 proposto da:
PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI, in persona del suo legale
rappresentante PADRE A.L., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato
TONIO DI IACOVO, che rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI;
– intimata –
nonchè da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
già AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA’ STUDI
NAPOLI, in persona del Direttore Generale Dott. D.M.M.,
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, V. FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
NARDONE giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI, in persona del suo legale
rappresentante PADRE A.L., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato
TONIO DI IACOVO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3377/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
Fatto
PREMESSO
La Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 19.10.2016 n. 3377 ha dichiarato inammissibile la impugnazione proposta da Provincia Napoletana dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, in quanto i motivi di gravame dedotti erano privi del requisito di specificità come definito dagli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2912, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012.
La Corte territoriale ha ritenuto altresì inammissibile l’appello principale, in quanto difettava la prova che l’ente religioso impugnante fosse la stessa parte legittimata ad impugnare, non essendo stata fornita alcuna prova della trasformazione o modifica di denominazione della Provincia Napoletana dei Padri Scolopi, costituitasi in primo grado. Ha dichiarato altresì inammissibile (rette inefficace) l’appello incidentale tardivo proposto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria della Università degli Studi di Napoli.
Il Giudice di appello, “in ogni caso”, ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione dell’appello principale ritenendoli infondati, atteso che il ritardo in cui era incorsa la Azienda Ospedaliera Universitaria nel versamento della caparra, dovuta in base al preliminare di locazione stipulato in data 16.9.2008, e nella approvazione delle modifiche da apportare ai locali dell’immobile locato, non era stato considerato dalle parti come inadempimento colposo imputabile, avendo queste stipulato in data 7.7.2009 un successivo accordo volto a disciplinare ex novo le scadenze temporali per il pagamento – dell’importo residuo – della caparra e per la consegna dei lavori di modifica dei locali: mentre l’Azienda ospedaliera aveva provveduto a rispettare il termine per il versamento della caparra, la Provincia religiosa era rimasta invece inadempiente all’obbligo di consegna dei locali, risultando quindi legittimo il recesso esercitato dalla Azienda ospedaliera ed infondata la domanda proposta da quest’ultima di risoluzione del contratto preliminare. Doveva comunque ritenersi infondata anche la pretesa risarcitoria della Azienda ospedaliera, oggetto di motivo dell’appello incidentale, atteso che l’ente pubblico si era limitato a chiedere ed aveva ottenuto il “doppio della caparra” in funzione della liquidazione forfetaria del danno.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione, con cinque motivi, dalla Provincia Napoletana dei Padri Scolopi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, la Azienda ospedaliera.
Diritto
RILEVATO
Che nelle more della adunanza 9 ottobre 2018 fissata per la trattazione della causa, i procuratori delle parti, con atto sottoscritto da entrambi e depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 28.9.2018, ha formulato istanza congiunta di rinvio essendo in corso di svolgimento trattative tra le parti volte alla definizione transattiva della lite.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018