Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19892 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25397-2018 sul ricorso per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA, con ordinanza n. 1683/2018 depositata il 7/8/2018, nella
causa tra:
SICO SOCIETA’ ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A., SOM DI
D.A.R. & C. S.N.C.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, RIVOIRA PHARMA S.R.L.,
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
IMMACOLATA ZENO, il quale propone la declaratoria di
inammissibilità del conflitto sollevato dal Tar Sicilia.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 20 febbraio 2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto da SICO Società Italiana Carburo Ossigeno s.p.a. e Som di d.A.R. & C. s.n.c. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (ASP), per sentir dichiarare inesistente, nulla e disapplicare la nota 4 dicembre 2017, prot. n. 2017-0042798, con la quale era stata comunicata l’immediata risoluzione di diritto del contratto di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare respiratoria, lotto secondo, servizio di ossigenoterapia a lungo termine a domicilio, e per assumere ogni provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
Il Tar Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza del 7 agosto 2018, sul ricorso successivamente proposto dalle due società, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, con riferimento alla domanda di annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’ASP n. 106 del 1 febbraio 2018, della proposta di deliberazione del Direttore dell’U.O.C. Servizio Provveditorato della medesima Azienda del 31 gennaio 2018 n. 260523 e delle note 4 dicembre 2017 n. 20170042798 e 23 agosto 2017, prot. n. 2017-0029476, nonchè per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il conflitto è inammissibile, alla luce del principio secondo cui, per potersi configurare un conflitto negativo denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione – l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo – emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare (Cass. Sez. U. 21 febbraio 2018, n. 4234; 15 novembre 2016, n. 23224; 9 settembre 2010, n. 19256).
Ne consegue che, avendo la pronuncia cautelare del Tribunale ordinario, a norma dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito, il procedimento successivamente instaurato davanti al Tar siciliano costituisce il primo giudizio di merito, sicchè il medesimo TAR non è legittimato ad investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a provvedere sulla stessa, a norma dell’art. 37 c.p.c., non potendo essere considerato il giudice dinnanzi al quale la causa è stata riassunta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal TAR Sicilia, Sezione di Catania.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019