Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19932 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12976-2018 proposto da:

B.S.M., in proprio e quale unica erede di

Cambieri Angela, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4,

presso lo studio dell’avvocato GALIENA ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMOROSO CRISTIAN;

– ricorrente –

contro

LATTONERIA EDILE PAVESE DI L.R. SAS, in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FOCERI ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4539/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVA

STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 16.4.2012 la società Lattoneria Edile Pavese di L.R. S.a.s. conveniva in giudizio B.S.M. e C.A. innanzi il Tribunale di Pavia, esponendo di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita relativo ad un immobile sito in Pavia, di proprietà delle convenute, il cui prezzo sarebbe stato regolato in parte in contanti ed in parte -in particolare, quanto all’importo di Euro 18.000 – mediante esecuzione di alcuni lavori edili che la promissaria acquirente avrebbe dovuto eseguire in altro immobile delle medesime convenute. L’attrice deduceva che il rogito definitivo non era mai stato stipulato, in quanto alla data prevista dal preliminare (26.2.2010), le promittenti venditrici non avevano procurato la certificazione energetica del bene da compravendere. Al successivo appuntamento del 18.3.2010, unilateralmente fissato dinanzi il notaio dalle promittenti venditrici, l’attrice aveva chiesto un differimento a causa di un incendio che ne aveva devastato la sede, differimento che tuttavia non le era stato accordato. Infine, la Lattoneria Edile Pavese S.a.s. dichiarava di aver eseguito, in adempimento del compromesso di cui è causa, lavori edili nel diverso immobile delle convenute per un valore di Euro 7.410 oltre iva; lavori che non le erano mai stati pagati.

Su tali premesse la società attrice invocava la dichiarazione della nullità del preliminare per indeterminatezza della prestazione, non essendo mai stati precisati i lavori che la promissaria acquirente avrebbe dovuto eseguire nell’altro immobile delle convenute sino alla concorrenza dell’importo di Euro 18.000 o, in subordine, la risoluzione del contratto preliminare predetto per mutuo dissenso. Invocava altresì la condanna delle promittenti venditrici al pagamento della somma di Euro 249,60 anticipata dalla società per ottenere l’attestato di prestazione energetica del bene compromesso in vendita, nonchè alla restituzione della caparra di Euro 7.000 ricevuta dalle predette alla firma del contratto preliminare.

Si costituivano le convenute resistendo alla domanda e invocando la condanna dell’attrice al risarcimento del danno da loro subito a causa del suo inadempimento al contratto preliminare, quantificato in Euro 5.000 o nella diversa misura di giustizia.

Con sentenza n. 1014/2015 il Tribunale di Pavia dichiarava la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell’oggetto condannando le promittenti venditrici alla restituzione della caparra e al pagamento della complessiva somma di Euro 792,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale corrispettivo delle opere eseguite dalla società attrice nel diverso immobile delle convenute.

Proponeva appello avverso detta decisione B.S.M., in proprio e nella sua qualità di unica erede di C.A., invocandone la riforma. Si costituiva in seconda istanza la società Lattoneria Edile Pavese invocando il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 4539/2017, oggi impugnata, la Corte di Appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello, eliminando la sola statuizione relativa alla rivalutazione monetaria sulla somma oggetto della condanna di parte appellante, confermando per il resto la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.S.M. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Lattoneria Edile Pavese di L.R. S.a.s.

A seguito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato-disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe proceduto ad una erronea qualificazione degli accordi negoziali intervenuti tra le parti. In particolare, la ricorrente deduce che il corrispettivo della compravendita era stato precisamente individuato nel contratto preliminare, nel quale si faceva riferimento sia all’importo complessivo che alla parte di esso che, nella comune intenzione delle parti, avrebbe dovuto essere regolata mediante esecuzione, da parte della promissaria acquirente, di alcune opere edili presso altro bene immobile delle promittenti venditrici. Ne deriverebbe che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel caso di specie non si configurerebbe alcuna incertezza sull’oggetto della prestazione dovuta dalla promissaria acquirente, che era costituito dal saldo del corrispettivo previsto per la progettata operazione negoziale.

Nel caso di specie è pacifico che le parti, dopo aver sottoscritto il contratto preliminare di compravendita di un bene immobile, prevedendo che parte del relativo prezzo (in particolare, l’importo di Euro 18.000) sarebbe stato pagato dalla promissaria acquirente mediante esecuzione di opere edili per pari valore su altro immobile delle promittenti venditrici, non hanno mai provveduto a redigere un contratto di appalto in forma scritta per le predette opere edili. E’ invece controverso se tra le parti sia intervenuto, in altra forma, un accordo su qualità, quantità e tempi di esecuzione dei predetti lavori.

La questione prospettata dal motivo di ricorso concerne il rapporto esistente tra la compravendita di bene immobile progettata dalle parti, assistita ai sensi dell’art. 1350 c.c. da forma scritta ad substantiam, e l’appalto per l’esecuzione delle opere costituenti parte del corrispettivo per il trasferimento dell’immobile compromesso in vendita, contratto per il quale la legge non prevede invece alcuna forma vincolata.

Trattandosi di questione in relazione alla quale il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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