Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19585 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24107/2018 proposto da:
Y.A.A.E.H.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Schera Luca, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C.M., nella qualità di curatore speciale del minore
Y.Z., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
da se medesima, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, Procuratore
Generale della Repubblica di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/06/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che Y.A.A.E.H.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, Sezione per i minorenni, in data 27 giugno 2018, che aveva rigettato il ricorso avverso l’impugnata sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del figlio minore Y.Z.;
che l’avv. G.C.M., curatrice speciale del minore, si è costituita con controricorso;
che il ricorso non è stato notificato a T.Z.A.F., madre del minore, costituitasi nel giudizio di merito, nei cui confronti si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, essendo parte necessaria nella presente fase.
PQM
dispone l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di T.Z.A.F., a cura del ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo dei procedimenti camerali. Si comunichi.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019