Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19587 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 19/07/2019), n.19587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 541-2018 proposto da:
R.E.S., B.E., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA CRESCENZIO, 82, presso lo studio dell’avvocato MARZIA PASANISI,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 339/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI TRIESTE, depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/(13/2(119 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Udine, con sentenza 41/15, sez 2, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti rispettivamente da R.E.S. e B.E. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2010 e (OMISSIS) per Irpef 2010.
Avverso detta decisione proponevano appello i contribuenti innanzi alla CTR di Trieste. Si costituiva l’Ufficio che proponeva a sua volta appello incidentale.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 339/2016, rigettava entrambe le impugnazioni confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di tre motivi illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Amministrazione finanziaria.
L’eccezione è fondata.
La sentenza di secondo grado è stata depositata il 16.11.2016 mentre il ricorso è stato inviato per la notifica il 15.12.17
La notifica è dunque avvenuta tardivamente anche tenendo conto del fatto che la stessa doveva avvenire entro un anno dall’avvenuto deposito applicandosi nel caso di specie Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, che ha prorogato di sei mesi i termini per effettuare la notifica dei ricorsi scadenti tra il 24.4.17 ed il 30.9.17.
Nel caso di specie, il termine veniva a scadenza il 16.5.2017 ma in virtù della proroga citata lo stesso risultava dilazionato al 16.11.17.
E’ appena il caso di dire che nel caso di specie non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini essendo la stessa già compresa nel periodo di sospensione previsto dal d.1 50/17 citato e non essendo ipotizzabile – in assenza di espressa disposizione normativa – che in relazione al medesimo periodo di tempo si applichi una doppia sospensione.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nella analoga fattispecie della sospensione dei termini per ricorrere per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16,relativamente al periodo 1 gennaio 2003 – 1 giugno 2004, che ” il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1 agosto – 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa “(Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr in senso conforme Cass. n. 10741/2014; Cass. 16877/2014, Cass. n. 16876/2014; Cass. n. 23576/2012 vedi altresì in fattispecie analoga relativa al periodo di inagibilità della Corte di cassazione Cass. 2846/71; Cass. 3122/74; Cass. 405/75).
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di giudizio; condanna la ricorrente al pagamento del doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019