Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29993 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11953/2017 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in
calce al ricorso, dall’avv. Giancarlo GENTILE ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Magliano Sabina, n. 24, presso lo
studio legale dell’avv. Maria GENTILE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1054/05/2016 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,
depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– premesso che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto dalla società contribuente per IVA, IRPEG ed ILOR relativamente all’anno d’imposta 1997, l’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui non replicano le intimate, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello proposto dal predetto agente della riscossione nonchè dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado;
– considerato che nei confronti della sentenza in epigrafe indicata anche l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 16252/2017 R.G. e fissato per la trattazione all’adunanza del 17/07/2018, e che pertanto si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c..
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire la riunione ex art. 335 c.p.c. del presente procedimento a quello iscritto al n. 16252/2017.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018