Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19410 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18710-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROSSANA VACCARISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1000/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 7 dicembre 2007 ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia ritenendo che la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, stabilisce il diritto al rimborso a condizione che la relativa richiesta sia presentata entro due anni dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31 e nella specie il contribuente ha diritto a tale rimborso avendola presentata il 4 gennaio 2008.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo; la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie pur se la sentenza impugnata è stata depositata in data precedente (6 marzo 2017) rispetto alla modifica normativa citata (del 13 agosto 2017);
ritenuto che il motivo di ricorso è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conversione del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo;
ritenuto dunque che il ricorso va respinto e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019