Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19475 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23687-2018 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ARCULEO LAURA;
– ricorrente –
contro
– MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE
EDUARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
Rilevato che il Ministero dell’Interno non si è costituito in questa sede;
rilevato che la notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio è stata eseguita, nei suoi confronti, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
considerato che, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente;
ritenuto, pertanto, che la suddetta notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano, anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato, deve considerarsi nulla (fr, ex aliis, Cass. n. Cass. n. 8701 del 2019; 27692 del 2018; Cass. n. 20890 del 2018), sicchè ne va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., a tal fine assegnandosi il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, ne ordina la rinnovazione nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019