Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29873 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11682-2017 proposto da:

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO PEDOTA;

– ricorrente –

contro

C.G., B.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato MARIA

IMMACOLATA AMOROSO, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA

CAPRIGLIONE;

– controricorenti –

avverso la sentenza n. 146/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Comune di Palazzo San Gervasio impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Potenza ha liquidato l’indennità dovuta agli intimati in relazione al subito esproprio di terreni inseriti in un piano P.I.P. – e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’errore di diritto in cui il decidente sarebbe incorso nella specie, liquidando l’indennità in base all’indice di fabbricabilità fondiario in luogo dell’indice di fabbricabilità territoriale, e dell’omesso esame delle censure di esso ricorrente alla CTU.

Al proposto ricorso resistono gli intimati con controricorso.

Memorie del Comune ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato il primo motivo di ricorso, essendo stabile insegnamento di questa Corte – a cui il decidente di merito non ha inteso attenersi – enunciato con riguardo ai piani P.E.E.P. ma estensibile per analogia anche ai piani P.I.P. che “nella determinazione dell’indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP), la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz’altro l’indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poichè ai fini dell’esercizio concreto dello ius aedificandi è necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all’intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito PEEP percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorchè previsto dal piano regolatore generale (Cass., Sez. 1, 26/09/2016, n. 18841).

4. L’impugnata a sentenza va dunque cassata in accoglimento di detto motivo e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio anche ai fini della valutazione dell’interesse ad agire di B.N..

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Potenza che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA