Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19297 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19589-2017 proposto da:

ASSOCIAZIONE PRO CASAMICCIOLA TERME, in persona del Presidente pro

tempore, considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE D1 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

IACONO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 554/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Ischia depositato il 29 marzo 2012, l’Associazione “Pro Casamicciola Terme” chiese l’emissione di decreto ingiuntivo contro il Consorzio di Gestione dell’area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, lamentando l’inadempimento da parte di quest’ultimo della convenzione stipulata in data 27 aprile 2010, che prevedeva la corresponsione in favore dell’istante di una somma pari ad Euro 2.500,00, a fronte di obblighi contrattuali onorati dall’Associazione anche oltre quanto convenuto.

Con decreto ingiuntivo n. 113/12, depositato in data 11 giugno 2012 e notificato il 21 giugno 2012, il Giudice adito ingiunse al predetto Consorzio il pagamento, in favore della predetta Associazione, della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi e spese legali.

Il Consorzio propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la presenza di clausola compromissoria nella richiamata convenzione, nonchè l’inadempimento degli obblighi corrispettivi da parte dell’Associazione.

L’opposta si costituì e chiese il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese e competenze professionali nonchè condanna dell’opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Il Giudice di primo grado accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opposto al pagamento delle spese di lite. In particolare, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenne fondata l’eccezione di inadempimento formulata dal Consorzio, non avendo l’Associazione fornito la prova dell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Avverso la sentenza n. 1099/14 emessa dal Giudice di Pace di Ischia, l’associazione “Pro Casamicciola Terme” propose appello dinanzi al Tribunale di Napoli sulla base di quattro motivi, concludendo per il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Nella contumacia della parte appellata, il Giudice d’appello pronunciò sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’appello per mancanza delle “specifiche modifiche richieste alla sentenza appellata (il cd. progetto di sentenza richiesto, alternativo rispetto a quello oggetto della decisione gravata)”.

Per la cassazione di detta pronuncia l’Associazione “Pro Casamicciola Terme” ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Con O.I. n. 20158/18, depositata il 30 luglio 2018, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione di quella ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

La parte ricorrente ha provveduto a tale rinnovazione in data 27 settembre 2018 ma il predetto Consorzio non si è comunque costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 1, Insussistenza della rilevata inammissibilità dell’atto di appello per mancata indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, il ricorrente censura la sentenza impugnata e, riportando, sia pure in sintesi e per stralci, i motivi di appello proposti, deduce di aver con gli stessi indicato le motivazioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto “condurre ad un diverso e ben preciso ed indicato esito processuale”.

2.1. Osserva il Collegio che, con la sentenza n. 27199/17 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite hanno esaminato la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell’art. 342 c.p.c. – di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. Oa), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 154 – (e dell’omologo art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro) ed in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.

Con riferimento al quesito sottoposto al loro scrutinio, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (v. p. 16 e 17 della richiamata sentenza).

2.2. Dalla lettura dell’atto di appello, riportato in ricorso come già evidenziato e al quale questa Corte ha accesso quale giudice del “fatto processuale”, per la natura dello scrutinio richiesto dalla parte ricorrente, emerge che l’esito di inammissibilità cui è pervenuto il Tribunale di Napoli non risulta corretto, alla luce del principio sopra richiamato, non avendo quel Giudice considerato che le censure formulate in appello sono state sviluppate attraverso l’indicazione delle parti della sentenza di primo grado ritenute erronee e con l’indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure proposte, offrendo spunti per una decisione diversa.

Deve, pertanto ritenersi soddisfatto il requisito di specificità dell’atto di appello, in ossequio alla corretta esegesi dell’art. 342 c.p.c., avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte.

2.3. Ne consegue che l’unico motivo proposto è fondato.

3. In conclusione va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento, come sopra precisato, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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