Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19304 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3758-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI,

70, presso lo studio dell’avvocato LUCA GABRIELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NEVIO RISSONE;

– ricorrente –

contro

ATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso

lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NADIA CARMEN BRIGNONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 17 maggio – 18 luglio 2017 numero 286 la Corte d’Appello di Genova, giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte numero 22490/2016, che aveva cassato la originaria sentenza di decadenza dalla azione, rigettava la domanda proposta da S.M. per l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società A.T.A. S.p.a. in data 13 luglio 2010, per avere sottratto 280 litri di carburante dal serbatoio di un automezzo aziendale;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che le ragioni di impugnativa del licenziamento avevano per oggetto esclusivamente l’asserita violazione delle norme procedimentali.

Il lavoratore assumeva la illegittimità del licenziamento per la consumazione del potere disciplinare, sostenendo che la sospensione dal servizio disposta contestualmente alla contestazione disciplinare non rivestiva natura cautelare bensì disciplinare, in quanto non era stata eseguita nell’immediatezza dei fatti ma posticipata al rientro del lavoratore dalla malattia. La censura era infondata; ATA SpA aveva disposto tempestivamente in data 6 maggio 2010, giorno successivo all’arresto in flagranza del S., la sospensione cautelare dal servizio, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 68 C.C.N.L., come indicato nel provvedimento. La decorrenza della sospensione era stata poi posticipata a seguito della ricezione della certificazione medica attestante lo stato di malattia del S. dal 6 al 21 maggio 2010. La sospensione, di fatto, neppure era stata applicata, dapprima a causa della malattia ed in seguito per la concessione (dal 6/5/2010) di un periodo di aspettativa non retribuita, per accordo intervenuto tra le parti.

Il S. denunciava, altresì, la tardività del licenziamento sostenendo che i 30 giorni lavorativi previsti dal C.C.N.L. FEDERAMBIENTE, art. 68, comma nove, per la irrogazione del licenziamento dovevano decorrere dalla data della richiesta della audizione orale, del 12 maggio 2010 (sicchè il licenziamento intimato il 31 luglio 2010 era tardivo). Sul punto occorreva considerare che la richiesta di audizione orale era inequivoca e pervenuta nel termine di cinque giorni dalla contestazione e che doverosamente il datore di lavoro provvedeva a fissare l’audizione per la data del 26 maggio. L’audizione non aveva luogo per impossibilità del S., come dal certificato medico allegato alla comunicazione del difensore; pertanto ATA SpA aveva provveduto a fissare due nuove date per la audizione, il 30 giugno ovvero il 2 luglio. A tale missiva faceva riscontro la comunicazione del difensore del S. circa la impossibilità del suo assistito a presenziare, non corredata di alcuna giustificazione.

Dalle data della mancata presentazione ingiustificata iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per l’irrogazione della sanzione disciplinare, in applicazione del consolidato orientamento del giudice di legittimità circa la neutralità nel computo del termine di irrogazione della sanzione previsto dal contratto collettivo del periodo intercorrente tra la richiesta di audizione del lavoratore e l’effettiva audizione (ovvero la data fissata per la audizione e disattesa senza giustificazione).

ATA aveva comunque fissato due ulteriori date per l’audizione (8 o 9 luglio) affermando che, in ogni caso, avrebbe tenuto conto delle giustificazioni scritte del 10 giugno; con una missiva del 9 luglio 2010 il difensore del lavoratore riferiva di ritenere superfluo qualsiasi incontro.

Il licenziamento intimato il 13 luglio 2010 era dunque tempestivo, in quanto non era decorso lo spatium deliberandi di 30 giorni lavorativi dalla mancata presentazione ingiustificata alle date del 30 giugno e del 2 luglio;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso S.M., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese ATA SpA con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 68 C.C.N.L. FEDERAMBIENTE nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e manifesta illogicità della motivazione.

Ha censurato la statuizione di tempestività del licenziamento.

Ha esposto che l’art. 68 C.C.N.L. FEDERAMBIENTE prevede la decadenza dell’azione disciplinare nel caso di mancata adozione della sanzione nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente.

Dopo avere chiesto di essere convocato, egli, con lettera del 26 maggio 2010 a firma del difensore, chiedeva un rinvio dell’audizione a causa dello stato di malattia sicchè ATA provvedeva a fissare le due date alternative, del 30 giugno e del 2 luglio, dalle quali la Corte territoriale faceva decorrere il termine di 30 giorni lavorativi per la irrogazione della sanzione disciplinare.

Tanto premesso, il ricorrente ha assunto la contraddittorietà della statuizione, in quanto il decorso del termine di irrogazione del licenziamento veniva fissato dalla data delle convocazioni del 30 giugno e del 2 luglio e, tuttavia, la sentenza considerava rilevanti anche le due ulteriori date dell’8 e 9 luglio ed, inoltre, valide le giustificazioni già rese con lettera del 10 giugno.

A voler considerare le giustificazioni del 10 giugno, il licenziamento sarebbe stato tardivo; peraltro la lettera del 10 giugno ripeteva la dichiarazione già formalizzata nella missiva del 10 (rectius: 12) maggio e quindi il termine iniziale doveva decorrere da tale data.

La lettera a sua firma era soltanto quella del 10 (rectius: 12) maggio 2010, unica rilevante.

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e dell’art. 68 C.C.N.L. FEDERAMBIENTE nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e manifesta illogicità della motivazione.

Ha censurato la statuizione di tempestività del licenziamento.

Ha esposto che l’art. 68 C.C.N.L. FEDERAMBIENTE prevede la decadenza dell’azione disciplinare nel caso di mancata adozione della sanzione nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente.

Dopo avere chiesto di essere convocato, egli, con lettera del 26 maggio 2010 a firma del difensore, chiedeva un rinvio dell’audizione a causa dello stato di malattia sicchè ATA provvedeva a fissare le due date alternative, del 30 giugno e del 2 luglio, dalle quali la Corte territoriale faceva decorrere il termine di 30 giorni lavorativi per la irrogazione della sanzione disciplinare.

Tanto premesso, il ricorrente ha assunto la contraddittorietà della statuizione, in quanto il decorso del termine di irrogazione del licenziamento veniva fissato dalla data delle convocazioni del 30 giugno e del 2 luglio e, tuttavia, la sentenza considerava rilevanti anche le due ulteriori date dell’8 e 9 luglio ed, inoltre, valide le giustificazioni già rese con lettera del 10 giugno.

A voler considerare le giustificazioni del 10 giugno, il licenziamento sarebbe stato tardivo; peraltro la lettera del 10 giugno ripeteva la dichiarazione già formalizzata nella missiva del 10 (rectius: 12) maggio e quindi il termine iniziale doveva decorrere da tale data.

La lettera a sua firma era soltanto quella del 10 (rectius: 12) maggio 2010, unica rilevante.

La richiesta di rinvio della prima convocazione era stata sottoscritta soltanto dal difensore, persona priva di potere rappresentativo.

La censura, investe, inoltre la ritenuta natura cautelare del provvedimento di sospensione irrogato; il ricorrente ha assunto la natura disciplinare della sospensione deducendo che l’allontanamento cautelare non sarebbe compatibile con il differimento per malattia, che comportava il prolungamento della durata della sospensione cautelare oltre il termine di 10 giorni previsto dal contratto collettivo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso; che invero:

quanto alla questione di tempestività della irrogazione del licenziamento, la censura nei suoi contenuti non investe il principio, già enunciato da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 16374/2012), della neutralità, ai fini del decorso del termine fissato dal contratto collettivo per la irrogazione del licenziamento disciplinare, del periodo intercorrente tra la richiesta del lavoratore di audizione orale e la data fissata per la audizione (tenuta o disertata dal lavoratore senza giustificazione); piuttosto parte ricorrente assume che le difese erano state rese per iscritto, in data 12.5.2010 o, al più, il 10 giugno 2010 sicchè da una di tali date doveva decorrere il termine di trenta giorni lavorativi fissato dal contratto collettivo per la irrogazione della sanzione, con identica conseguenza di intempestività della sanzione.

E’ tuttavia decisivo il fatto – accertato in sentenza e non adeguatamente censurato – che il lavoratore in data 12 maggio 2010 aveva presentato, sottoscrivendola personalmente, tempestiva richiesta di audizione orale, richiesta espressa ed inequivoca, che aveva carattere non già integrativo ma costitutivo delle difese (pagina 17 della sentenza, in fine e pagina 18, in principio).

Quanto alle difese scritte presentate in data 10 giugno 2010, il ricorso difetta di specificità, perchè non espone il contenuto di tali difese e non consente perciò questa Corte di valutare se dal loro eventuale esame da parte del giudice del merito potesse o meno derivare un diverso apprezzamento circa il momento di decorrenza del termine di irrogazione della sanzione disciplinare.

Da ultimo, non appare decisivo il fatto che la richiesta di differimento della prima data fissata per l’audizione del lavoratore provenisse dal difensore invece che dalla parte personalmente; ciò che rilevava era il fatto oggettivo della trasmissione del certificato medico- (chiunque avesse provveduto all’adempimento) – e non già la richiesta espressa dal difensore contestualmente all’invio del certificato, in quanto il certificato documentava al datore di lavoro l’oggettivo impedimento del lavoratore a comparire.

La denunzia proposta sotto il profilo della insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione non risponde al paradigma del vizio di motivazione declinato dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella fattispecie di causa.

Restano da esaminare le censure mosse alla sentenza per avere affermato la natura cautelare della sospensione dal servizio disposta dal datore di lavoro nella immediatezza del fatto, conclusione suffragata dalla interpretazione letterale, trattandosi di provvedimento dichiaratamente adottato ai sensi dell’art. 68 C.C.N.L..

Parte ricorrente contesta tale accertamento di fatto, assumendo che la sospensione cautelare sarebbe stata illegittima, in quanto differita al termine della malattia del lavoratore e dunque disposta senza una precisa durata.

Trattasi di un fatto già esaminato in sentenza, avendo il giudice del merito correttamente rilevato che in ragione della malattia doveva essere necessariamente differito il dies a quo della sospensione cautelare e non anche la sua durata;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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