Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19280 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29838-2018 proposto da:

A.M., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO

FIORENTINO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO PAOLINO,

MARIA ANNUNZIATA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6995/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso degli avvocati P.G. e A.M. per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6995/2013 che, nel pronunciare sulle spese del giudizio di merito e di legittimità in procedimento di equa riparazione, avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore dei predetti difensori;

vista la memoria difensiva;

esaminati gli atti;

rilevato che nel ricorso per cassazione (che gli attuali ricorrenti hanno erroneamente definito “in appello”) era stata formulata istanza di distrazione delle spese e che per mero errore materiale il Collegio giudicante ha omesso di provvedere;

che pertanto può accogliersi l’istanza di correzione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868).

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione della sentenza n. 6995/2013 aggiungendosi, nell’ultima pagina, sia in motivazione (alla fine dell’ultimo periodo) che in dispositivo (parte finale) “con distrazione in favore degli avvocati P.G. e A.M.”.

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA