Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19069 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2478-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso

dagli Avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA TORRE DI MEZZO SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’Avvocato PASQUALE DI

RIENZO, rappresentata e difesa dall’Avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– controricorrente –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE COSENZA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE

SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1707/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto l’appello proposto dalla società Azienda Agricola Torre di Mezzo s.n.c. avverso la sentenza n. 719/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in rigetto del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento per il pagamento di contributi consortili;

la società si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, il Consorzio censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e/o errata applicazione di legge relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e delle regole probatorie (art. 2697 c.c.)”, non avendo la CTR applicato il principio della inversione dell’onere della prova derivante dall’esistenza di due documenti quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21 ottobre 1969 e la delibera della Regione Calabria relativa alla determinazione dell’entità dei contributi”;

1.2. con il secondo motivo, connesso al primo, è stata denunciata la nullità della sentenza, per violazione delle regole sulle prove e sul giusto processo (art. 2697 c.c., art. 111 Cost.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè in presenza di un atto di perimetrazione regolarmente trascritto, la CTR aveva negato l’idoneità a produrre l’inversione dell’onere della prova, in merito alla sussistenza della pretesa impositiva;

1.3. i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati;

1.4. è, infatti, insegnamento di questa Corte, che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. nn. 9099/2012, 421/2013, 24070/2014, 21176/2014, 6707/2015, 3603/2017);

1.5. nel caso in esame, al di là dell’intestazione formale della rubrica (che non è un requisito autonomo e imprescindibile, cfr. Cass. n. 25044/2013), il consorzio ricorrente censura l’omesso esame dei deliberati amministrativi che oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 10, erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II., mentre la CTR ha ritenuto che si trattasse di atti amministrativi generali, astratti e generici, “senza che sia dato ricavare da essi, il necessario specifico incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo e il diretto rapporto causale di detto incremento con le opere di bonifica e con la loro manutenzione” (p. 6 della sentenza impugnata) – cfr. anche Cass. nn. 21999/2014, 23215/2014, 23216/2014, 6707/2014, 6708/2015, nelle quali era parte il Consorzio ricorrente-;

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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