Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19101 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22978-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PEVERINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CAVALIERE;

– ricorrente-

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4396/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza 4.7.2017, decidendo sull’appello proposto da P.A.M., P.A. e P.L. nei confronti di M.A. avverso la sentenza di primo grado (n. 66/2009 del locale Tribunale), ha, previa riqualificazione della domanda, dichiarato la risoluzione del preliminare di vendita immobiliare tra le parti per inadempimento delle P., promittenti venditrici; e le ha condannate alla restituzione, in favore della promissaria acquirente M., della caparra di Euro 50.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sul capitale originario via via annualmente rivalutato secondo i medesimi indici Istat,

2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la sola P.L. con tre motivi, mentre non hanno svolto difese in questa sede la M. e le altre promittenti venditrici P.A.M. e P.A. (nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio).

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere riconosciuto il maggior danno da rivalutazione monetaria sulla base della semplice richiesta avanzata dalla M., che però non aveva proposto nessun appello incidentale contro la sentenza di primo grado che invece l’aveva negato.

Il motivo è infondato.

Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva accertato il legittimo recesso della promissaria acquirente e condannato le venditrici a restituire il doppio della caparra, ma aveva negato la rivalutazione monetaria sulla predetta somma per mancanza di prova, ritenendo trattarsi di debito di valuta ed occorrendo quindi prova del maggior danno.

Una tale statuizione, di chiara natura accessoria, era però ancorata all’accoglimento della domanda principale di accertamento della legittimità del recesso e restituzione del doppio della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c.

Con primo motivo di appello le promittenti venditrici P. avevano denunziato un vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale trasformato in domanda di recesso quella, avanzata dalla M., di risoluzione per inadempimento con richiesta risarcitoria in misura superiore al doppio della caparra. L’appellata M., costituendosi, aveva chiesto il rigetto dell’impugnazione, limitandosi a domandare in via subordinata – per il caso di accoglimento del primo motivo di gravame e quindi di qualificazione della domanda quale risoluzione – la condanna delle P. alla restituzione della caparra “oltre interessi e rivalutazione monetaria” (v. conclusioni riportate nella sentenze impugnata alle pagg. 2 e 3).

Così ricostruite le rispettive posizioni difensive in appello, è chiaro che un onere di proporre impugnazione incidentale poteva sussistere per la M. solo qualora essa avesse inteso dolersi del mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria in relazione alla domanda di restituzione del doppio della caparra, cioè sul punto in cui era risultata effettivamente soccombente (qui, peraltro, non rileva stabilire la fondatezza o meno di una tale eventuale doglianza), mentre, a fronte di un diverso inquadramento della fattispecie per effetto dell’accoglimento del primo motivo di impugnazione principale delle venditrici (qualificazione della domanda come risoluzione per inadempimento con accessoria domanda risarcitoria, tipico debito di valore), ben poteva limitarsi ad una mera richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria, come di fatto accaduto.

2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1220 c.c. dolendosi della condanna alla corresponsione degli interessi moratori: la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che vi era stata una offerta di restituzione della somma di Euro 50.000,00, corrispondente all’importo della caparra, come da atto di intimazione e diffida dell’11.6.2004 prodotto come doc. 8, offerta non accettata dalla M..

Il motivo è fondato.

Il predetto documento, infatti, contiene l’offerta di restituzione della caparra di Euro 50.000,00 e quindi in applicazione dell’art. 1220 c.c. le venditrici non potevano essere considerate in mora, in mancanza di legittimi motivi di rifiuto (che spettava all’altra parte di dimostrare).

La violazione di legge è palese e comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, restando logicamente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso, che attiene al regolamento delle spese di lite.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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