Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29753 del 19/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14314-2017 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE FEVOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7787/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 01 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;
che V.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento IRPEF del 2005.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla mancata notifica dell’atto prodromico, ex art. 360 c.p.c., n. 3;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente proceduto all’applicazione analogica al caso di specie della L. n. 890 del 1982, art. 8, laddove la materia tributaria non lo consentirebbe; che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il motivo è infondato;
che, in tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui là notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato (Sez. 6-5, n. 19958 del 10/08/2017);
che la CTR ha diligentemente dato atto della correttezza di tutti passaggi seguiti per la notifica dell’avviso di accertamento;
che, d’altronde, la doglianza è inammissibile, laddove pone il problema della fotocopia dell’atto notificato, giacchè non dedotto in sede di merito;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018