Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29771 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19161/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 611/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2013 R.G.N. 1994/2013.

Fatto

RITENUTO

1) Che con sentenza n. 611 del 2013 la Corte di Appello di Firenze ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva accolto la domanda di M.M., accertando la illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa per ragioni “di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente dal con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo 1.7.2003 al 30.8.2003”.

2) Che la Corte territoriale, confermata l’esclusione dell’esistenza di una risoluzione per mutuo consenso, ha ribadito il giudizio di illegittimità del termine, ritenendo la genericità della causale in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,per assenza di ragioni specificatamente predeterminate.

3) Che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa affidato a cinque motivi, poi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. E’ rimasto intimato lavoratore.

4) Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1428,1429,1431 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonchè violazione art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avrebbe errato la corte fiorentina nel ritenere che non fosse rilevante ai fini della prova della volontà risolutiva la rinuncia del lavoratore, formulata con comunicazione dell’8.3.2007, al ripristino del rapporto disposto dalla sentenza di primo grado, come anche gli altri elementi posti in evidenza dalla società nella memoria di costituzione; 2) la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione alla Direttiva 99/70/CE e del relativo l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte fiorentina ritenuto l’assenza di indicazione degli specifici motivi della sostituzione del personale assente, laddove l’obiettivo della normativa Europea, trasfusa nel D.Lgs. n. 368 citato, mira in particolare ad evitare l’abuso del contratto a termine reiterato, senza che vi sia una ragione obiettiva sufficientemente espressa nella causale; 3) la violazione del D.Lgs. n. 368 citato, art. 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte ritenuto che vi sia un obbligo di descrivere la causa dell’apposizione del termine al contratto in maniera dettagliata e per non avere poi effettivamente effettuato una verifica e una valutazione degli atti di causa, dunque del grado di specificità delle ragioni indicate in giudizio; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., per non aver applicato i giudici di appello il principio generale secondo cui la nullità della clausola comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto ove consapevoli della nullità del termine; 5) la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato detta norma, che prevede la corresponsione di un’indennità qualificata come onnicomprensiva, senza evidenziarne la specifica valenza sanzionatoria, che la rende quindi non suscettibile di alcuna maggiorazione a titolo di accessori di legge.

5) Che il primo motivo non merita accoglimento. Come statuito da questa corte in altre decisioni (cfr. Cass. n. 1841/2016, Cass. n. 2732/16) l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa (cfr. Cass. SU n. 21691/2016) e quindi è demandata all’accertamento in fatto. Ciò comporta che ove nel giudizio di merito sia stato valutato il comportamento delle parti e si sia escluso che la condotta omissiva, anche con l’eventuale concorso di ulteriori elementi convergenti, fosse dimostrativa di una volontà risolutoria, tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo in base alle regole dettate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione vigente ratione temporis.

6) Che tale orientamento ha espresso la cassazione con la sentenza n. 29781/2017 che, sulla scia delle decisioni prima ricordate, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, ha rilevato come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale, solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita”.

7) Che trasferendo tale ragionamento al caso specifico, la corte di merito esaminando gli elementi di fatto è giunta alla decisione di non ravvisare l’esistenza di una congiunta volontà risolutoria del rapporto, valutando non sufficiente di per sè il lasso di tempo trascorso ed altresì ritenendo che non fosse neanche valutabile, quale elemento presuntiva di volontà risolutoria, la rinuncia al ripristino del rapporto, avvenuta successivamente alla sentenza di primo grado.

8) Che il secondo motivo di ricorso è invece fondato. E’ oramai decisamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, alla luce sia della sentenza della Corte Cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE” (così Cass. n. 1576/2010 e n. 1577/2010, Cass. 8647/2012 e da ultimo tra le tante, Cass. n. 208/2015, Cass. n. 1246/2016).

9)Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel contratto stipulato tra le parti. Inoltre sempre questa Corte ha rilevato come l’onere di prova da parte del datore di lavoro dell’esistenza della ragione sostitutiva, stante la specificità della causale così come indicata dalle decisioni prima ricordate, può ritenersi assolto quando sia determinato il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati nominativamente (Cfr. Cass. n. 1577/2010, Cass. N. 23119/2010). A ciò consegue che la prova delle esigenze sostitutive può ritenersi assolta attraverso la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una determinata mansione ed il numero di scoperture, ossia di assenze in servizio, verificatesi tra i lavoratori stabili in tale periodo. Questa Corte ha infatti statuito che il datore di lavoro ben può utilizzare il lavoratore in un insieme di sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando nell’ambito del potere organizzativo dell’imprenditore (cfr. Cass. n. 20647/2017).

10) Che pertanto la corte territoriale nell’interpretare il concetto di ragione sostitutiva contenuto nella D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha omesso di far riferimento alla particolare realtà aziendale esaminata ed ha quindi ritenuto erroneamente generici gli elementi contenuti nella causale del contratto di cui è causa, omettendo conseguentemente di esaminare, invece, se nel periodo in considerazione (1.7.2003-30.8.2003) presso l’ufficio postale di recapito indicato nel contratto di assunzione del M. i giorni di assenza dei lavoratori a tempo indeterminato (relativi a ferie, malattia, infortunio ecc..) fossero superiori a quelli di presenza al lavoro di lavoratori assunti a termine, quindi anche del M., in sostituzione dei dipendenti assenti e con diritto alla conservazione del posto.

11) Che accolto il secondo motivo, respinto il primo ed assorbiti gli altri tre motivi, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte di appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà decidere sull’appello della sentenza del tribunale di Pisa attenendosi ai principi indicati ai paragrati 9 e 10 in particolare, oltre che statuire in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA