Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29804 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24960/2014 proposto da:

D.M.A., e De.Me.Am., nella qualità di eredi di

M.A.M. (deceduta); G.P. nella qualità di

procuratore generale di M.B.; M.L.,

M.M., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria Centrale Civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni,

31, presso lo studio Pulsoni, rappresentato e difeso dall’avvocato

Pustorino Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso, è avvenuta in data 11 luglio 2018 in via telematica (secondo quanto prescritto dal D.M. 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, art. 16, comma 10), a mezzo PEC indirizzata all’Avv. P.A., unico procuratore dei ricorrenti, che aveva notificato il ricorso il 17 ottobre 2014;

considerato che tale comunicazione è stata riscontrata da D.D.G., nonchè da P.E. e C., rispettivamente coniuge e figlie dell’Avv. P., le quali hanno fatto presente, e documentato mediante allegato certificato di morte, che il predetto Avvocato è deceduto il (OMISSIS);

ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 477 del 2006), la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, per il compiuto esercizio del diritto di difesa;

considerato che, con l’avvento delle modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili presso questa Corte, la forma di conoscenza del decesso dell’unico difensore – relata dell’Ufficiale giudiziario – non può più aver luogo, sicchè, essendo immutate le esigenze di garantire il pieno svolgimento del diritto di difesa della parte rimasta priva di difensore in prossimità dell’udienza o, come nella specie, della fissata adunanza camerale – deposito di memorie, anche in riferimento alle conclusioni scritte del PG, va dato ingresso a modalità alternative di conoscenza dell’evento, che siano dotate di forma probatoria equivalente;

ritenuto, a tale stregua, che l’avvenuto decesso dell’Avvocato P., dopo il deposito del ricorso ed in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, appare attestata in modo indubbio dal certificato di morte inviato dai suoi eredi alla cancelleria di questa Corte;

considerato che il procedimento va, dunque, rinviato, onde consentire ai ricorrenti di munirsi di nuovo difensore.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo dandone comunicazione ai ricorrenti personalmente.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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