Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29574 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 22079/2012 R.G. proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO, rappresentato e
difeso dall’avv. Mario Nussi, elettivamente domiciliato in Roma,
viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Sinopoli.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore.
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Friuli-Venezia Giulia, sezione n. 11, n. 31/11/2012, pronunciata il
23/11/2011, depositata il 28/03/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre
2018 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione maggiore imponibile, ai fini IRPEG, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2003.
La Commissione tributaria provinciale di Udine, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, annullava i rilevi IRPEG e IRAP, mentre confermava la ripresa a tassazione, ai fini dell’IVA, derivante dall’indebita detrazione, da parte del Consorzio, dell’IVA assolta su due fatture pagate dall’ente per un appalto per il consolidamento e l’adeguamento della sponda del fiume Tagliamento, per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.
Il Consorzio ha impugnato il capo di sentenza a sè sfavorevole dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello sul presupposto che: “l’IVA assolta in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, non afferendo ad attività inerenti ed afferenti a quella imprenditoriale istituzionalmente di competenza del Consorzio, non è detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4.” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Per la cassazione ha proposto ricorso il Consorzio, con quattro motivi, mentre l’Ufficio delle entrate non si è costituito in giudizio.
L’Agenzia delle entrate, con istanza datata 12/04/2018, premesso che: “la Direzione Provinciale di Udine ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;” ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Il Consorzio nulla ha osservato sulla richiesta dell’Agenzia.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018