Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4042 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4042 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17632-2007 proposto da:
QUACQUARO EMANUELE QCQMNL55B081225S, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
t-

QUACQUARO EMANUELE difensore di sè medesimo con
studio in 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE), VIA XXV

2013

APRILE 59/1 BIS giusta delega in atti;
– ricorrente –

101

contro

EQUITALIA POLIS

S.P.A.

(già GEST LINE S.P.A.)

0784306038, in persona del legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 19/02/2013

PIERGIORGIO IODICE,

responsabile dell’Agenzia di

Genova, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dagli avvocati CALISI GIOVANNI, GAVINO
ERSILIO con studio in 16121 GENOVA, VIA MARAGLIANO 10

– controricorrente

avverso la sentenza n. 298/2007 del GIUDICE DI PACE
di RAPALLO, depositata il 27/04/2007, R.G.N. 277/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

ii.

INT. 6 giusta delega in atti;

Ricorso n. 17632/07
Svolgimento del processo
Con citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. diretto al
giudice di pace di Rapallo, l’avv. Quacquaro Emanuele conveniva in
giudizio la Gest Line spa – Servizio riscossione tributi chiedendo la nullità degli avvisi di mora o l’illegittimità e/o
nullità delle cartelle esattoriali, di cui alle dette intimazioni.

che in ordine alle stesse vi era stata sentenza del tribunale di
Chiavari in secondo grado, che statuiva l’illegittimità dei titoli
posti a fondamento delle intimazioni di pagamento; che era
intervenuta la prescrizione.
Il giudice di pace di Rapallo, con sentenza depositata il
27.4.2007, rigettava l’opposizione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv.
Emanuele Quacquaro.
Resiste con controricorso Equitalia Polis s.p.a, già Gest Line
spa.
Motivi della decisione.
1.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 2909, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: ” Dica
la S.C. se le sentenze dei giudici ordinari di merito, passate in
giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della
controversia, siano o meno suscettibili di acquistare autorità di
,.

giudicato esterno, con conseguente incontestabilità ed ” efficacia
pan processuale” negli altri giudizi tra le stesse identiche parti
che abbiano ad oggetto, o come presupposto, le questioni identiche
rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato”.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione
all’art. 12 1. n. 289/02.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto : ” Dica
la S.C. se, in tema di speciale procedura di definizione di
carichi inclusi in ruoli, ex art. 12 l. n. 289/2002, l’omessa
3

Assumeva l’attore che non aveva ricevuto le cartelle esattoriali;

ottemperanza, da parte dell’ente incaricato per la riscossione
coattiva del credito, all’obbligo di informativa previsto dal c.
della predetta norma, comporti o meno l’illegittimità delle
procedure e dei singoli atti – cartelle di pagamento ed avvisi di
mora – finalizzati al soddisfacimento del credito medesimo”.
1.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 25 d.p.r. n. 603ì2/1973, per non avere il
giudice rilevato la tardiva notifica della cartelle.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Dica la S.C. se,
in tema di riscossione esattoriale, nel vigore dell’art. 25 d.p.r.
n. 602/1973, antecedente alle modifiche recate dall’art. 11 d.lgs.
n. 46/1999 ed anche successivamente a quest’ultimo, prima delle
modifiche portate dall’art. l c.1, lett. B, d. lgs. N. 193/2001,
la mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento,
minuziosamente disciplinata dallo stesso art. 25 d.p.r. n.
602/1973 in tali sue formulazioni, determini o meno l’invalidità
derivata degli avvisi di mora ad essa conseguenti”.
1.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio
motivazionale dell’impugnata sentenza per non avere adeguatamente
motivato circa le ragioni sottostanti la declaratoria di
legittimità degli avvisi di mora opposti.
Per quanto questo motivo sia stato proposto a norma dell’art. 360
n. 5 c.p.c., poiché esso investe pretesi vizi di motivazioni
giuridiche a sostegno della decisione, tali censure non possono
confluire nel vizio motivazionale, che è relativo alla sola

motivazione attinente alla ricostruzione dei fatti, ma integra un
vizio che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.5.Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione degli artt.

615 e 617 c.p.c. . Il quesito si conclude

con il seguente quesitio di diritto : ” Dica la S.C. se, in tema
di sanzioni amministrative pecuniarie e di riscossione coattiva
del credito, i vizi degli atti successivi alla formazione del
titolo ed attinenti ad omissioni e/o violazioni di norme
procedurali circa obblighi di informativa al debitore dei quali
sia onerato l’agente per la riscossione, e circa i termini
4

previsti a pena di decadenza per la notifica della cartelle
esattoriali, integrino o meno i vizi che debbono essere fatti
valere con l’opposizione prevista dall’art. 717 c.p.c., dovonsi o
meno giuridicamente qualificare tale l’azione volta a farli
rilevare.
1.6.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione degli artt. 28 1. n. 689/1981, 2935 e 2943 c.c..

in tema di sanzioni amministrative , rinviando l’art. 28 c. 2 1.
n. 689/1981 alle norme del cc (art. 2943 e ss), per quanto
concerne l’interruzione del decorso della prescrizione, debba o
meno riconoscersi l’idoneità ad interrompere la prescrizione ex
art. 2943 c.c. il decorso della stessa, al provvedimento di
irrogazione della sanzione pecuniaria e di intimazione del
pagamento della relativa somma, solo quando esso sia stato
regolarmente notificato o comunque portato a conoscenza del
debitore, e se incomba o meno sull’ente incaricato della
riscossione l’onere di allegare l’effettuazione e la regolarità di
tale notifica.
1.7.Con il settimo

motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione dell’art. l l. n. 53/1983.
Il motivo si conclude con il seguente quesito : “Dica la s.c. se,
in tema di recupero del credito inerente a tasse automobilistiche,
si applichi o meno ad importi maturati nel 1991 il termine di
prescrizione triennale di cui all’art. l 1. n. 53/1983 e se,
. pertanto le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora notificati
dal concessionario incaricato di riscossione coattiva del credito,
decorso il termine de quo, siano o meno da considerarsi
illegittimi ed inefficaci”.
1.8.Con

l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c. e tab. A,I e B,I d.m.
8.4.2004.
Il motivo si conclude con il seguente quesito : “Dica la S.C. se,
in materia di liquidazione di onorari, diritti e spese di
avvocati, essendo il giudice tenuto al rispetto della tariffa
5

4 Il motivo si conclude con il seguente quesito : “Dica la S.C. se,

professionale forense in relazione al valore della causa , tale
liquidazione, in relazione al superamento dei massimi tariffari
sia in ordine ai diritti che agli onorari debba o meno essere
determinata specificando, in assenza di nota spese- le singole
voci e le ragioni giustificatrici sottese ai relativi calcoli,
onde consentire l’accertamento della mancata conformità della
liquidazione a quanto risulti dagli atti e dalle tariffe”.

per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis
c.p.c.,applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza
impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della
legge 18 giugno 2009 n. 69.
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal
2.3.2006, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006, si
applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto
i motivi di ricorso debbono

essere formulati, a pena di

inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi
previsti dall’art. 360, n. l, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun
motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di
diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, l ° c., n. 5,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea giustificare la decisione.
Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando la
congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno
specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che
deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata,
di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche
premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione
può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata
6

2. Ritiene questa corte che i predetti motivi sono inammissibili

rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il
ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto,
privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli
argomenti addotti dal giudice “a quo” e sulle ragioni per le quali
non dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ., Sez. Unite,
14/01/2009, n. 565).
Inoltre il

quesito di diritto

deve consistere in una chiara

giudice di legittimità, poiché la norma di cui all’art. 366 bis
c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in
condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”.
(Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n.2658).
3.Nella specie i quesiti di diritto non indicano quale sia
l’errore di diritto in cui è incorso il giudice del merito e quale
sia, invece l’esatta regola iuris da applicare al caso concreto.
Manca – quindi – un collegamento tra la fattispecie concreta e la
regola astratta.
Per le ragioni sopra esposte anche il quarto motivo di ricorso,
risolvendosi in censure avverso le ragioni giuridiche a sostegno
della sentenza, integra una censura di violazione di legge,
soggetta al quesito di diritto ( a parte il rilievo che anche per
le censure proposte a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ai sensi
dell’art. 366 bis, è necessario ai fini dell’ammissibilità il
“momento di sintesi”, c.d. “quesito di fatto”, nella specie
mancante).
4.11 ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e
liquidate in complessivi C. 1200,00 di cui E. 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 16 gennaio 2013
Il cons. est.

Il Presi

sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del

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