Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29385 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11256-2013 proposto da:

M.P., n.q. di erede con beneficio d’inventario di

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n. 124,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’ giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rapp.te p.t.;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del

legale rapp.te p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1693/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/12/2012 R.G.N. 2021/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1693 del 2012, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da M.A. nei riguardi di Equitalia Sud, dell’INPS e dell’INAIL contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato, per omessa tempestiva impugnativa delle sottostanti cartelle esattoriali nel termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24l’opposizione all’esecuzione proposta da M.A. a seguito dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili, conseguente alla emissione di cinque cartelle di pagamento notificate per conto di entrambi gli Istituti e riguardanti premi assicurativi, contributi, sanzioni e interessi;

contro la sentenza, M.A. propone ricorso per cassazione fondato su tre articolati motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resistono con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti, e l’INAIL.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta: a) ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421,437 e 615 c.p.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, art. 111 Cost., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, art. 6 CEDU posto che il ricorso era stato dichiarato inammissibile, pur essendo pacifico che la parte aveva inteso proporre opposizione all’esecuzione a causa dell’avvenuta prescrizione, per decorso del quinquennio, dei crediti portati dalle cartelle successivamente alla loro notifica e considerato che il carattere officioso della verifica delle condizioni di ammissibilità dell’azione avrebbe dovuto imporre al giudice il riconoscimento dell’ammissibilità dell’azione; b) nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5 cit. articolo, costituito dal non aver concesso alla parte la rimessione in termine al fine di esercitare l’opposizione alle cartelle di pagamento nonostante ci si trovasse dinanzi ad una ipotesi di mutamento giurisprudenziale relativo alla interpretazione delle regole di introduzione e prosecuzione del giudizio che ciò giustificava, ex art. 184 bis c.p.c.;

i motivi sono tutti connessi in quanto poggiano sulla qualificazione della domanda quale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., essendo non contestato dalla opponente la mancata opposizione alle cinque cartelle sulla cui base fu iscritta l’ipoteca sugli immobili ed essendo fatta valere la prescrizione dei crediti contributivi ivi contenuti, asseritamente maturata successivamente alla detta notifica;

tale punto preliminare della questione giuridica complessivamente dedotta nei motivi di ricorso è fondato, giacchè, come emerge dalla lettura degli atti riportati in ricorso, con l’opposizione proposta il 10 luglio 2008, M.P. dedusse di aver avuto conoscenza dell’esistenza delle cinque cartelle per cui è causa solo con la comunicazione di iscrizione ipotecaria dell’11 aprile 2005 e dichiarò di opporsi alle iscrizioni ipotecarie ed alle cartelle contestando il diritto a procedere all’esecuzione in relazione alla prescrizione dei crediti contributivi pretesi ed alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, nonchè l’inesistenza e l’intempestività della notifica delle cartelle per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1;

dunque, al di là delle ulteriori questioni addotte effettivamente dipendenti dal regime di tempestività dell’ opposizione a cartella D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 ormai definitivamente risolte per carenza di impugnazione, prevale la necessità di considerare che oggetto delle domande proposte dall’odierno ricorrente era anche, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., al fine di contestare il fondamento dell’azione esecutiva, l’accertamento negativo dell’attualità dell’obbligo contributivo portato dalle cartelle non opposte in relazione al decorso del termine di prescrizione successivamente alla stabilizzazione del titolo esecutivo originario;

a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite 17/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 17/11/2016), n. 23397 ha precisato che il carattere perentorio del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una “rapida riscossione” (vedi, ex plurimis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. 8 giugno 2015, n. 11749; Cass. 15 marzo 2016, n. 5060) ed è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335,);

la decorrenza del termine per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l’applicazione l’art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perchè, fra l’altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l’opposizione;

dunque, la sentenza impugnata non si è conformata a tali principi posto che, ferma restando la irretrattabilità del debito contributivo scaturita dalla mancata opposizione alle cartelle di cui ha accertato la rituale notifica, ha attribuito alla mancata opposizione l’effetto di convertire il termine di prescrizione da quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 a decennale ordinario in applicazione del disposto dell’art. 2953 c.c.;

dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata, alla luce di quanto sopra esposto, per nuovo esame relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle sottese alle iscrizioni ipotecarie oggetto di causa, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA