Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29241 del 14/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4437-2017 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGDRIO VII,
474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLAIDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLA GINALDI;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 483/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da S.I. avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello dovesse essere introdotto con atto di citazione notificato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Nella specie, premesso che il giudizio si è svolto nell’esclusiva vigenza del D.Lgs n. 150 del 2011, ha rilevato la Corte d’Appello che l’ordinanza del Tribunale risulta essere stata comunicata il 4 dicembre 2013 e l’appello notificato il 18 marzo 2014, a nulla rilevando che il gravame fosse stato introdotto con ricorso e fosse stata fissata l’udienza di comparizione delle parti.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, denunciando, nel primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 709 quater c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10, per non aver ritenuto ammissibile l’appello proposto con ricorso depositato tempestivamente. Viene rilevato che la forma dell’atto introduttivo del primo grado deve essere applicata anche al secondo grado.
Rileva il Collegio che con ordinanza interlocutoria n. 11232 del 2018.
E’ stata rimessa alle S.U. la questione relativa al modello di atto introduttivo del giudizio d’appello nei procedimenti riguardanti domande di protezione internazionale ma soltanto all’esito della novella introdotta del D.Lgs n. 142 del 2015, art. 27.
Nella specie come attestato nella pronuncia impugnata e riconosciuto in ricorso il procedimento si è svolto nell’esclusiva vigenza del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 19, ai sensi del quale deve essere applicato (comma 1) il rito sommario di cognizione, ovvero in grado d’appello l’art. 702 quater c.p.c.. L’atto introduttivo del giudizio d’appello per giurisprudenza costante di legittimità, formatasi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 142 del 2015, art. 27, segue il modello dell’atto di citazione. (ex multis Cass. 26326 del 2014; 14502 del 2014). La fissazione dell’udienza di comparizione è stata finalizzata, come attestato nella pronuncia impugnata, all’attivazione del contraddittorio sulla questione della tardività. Essa, pertanto, non ha creato alcun affidamento sulla tempestività della proposizione del gravame, in funzione di una sorta di vis attractiva derivante dal modello introduttivo del primo grado.
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame dei successivi.
Non deve procedersi ad alcuna statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018