Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18905 del 15/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 15/07/2019), n.18905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28254-2018 proposto da:
M.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. CRON. 7870/2018 del TRIBUNALE di ROMA
depositato il 4/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2019 non partecipata dal Presidente Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che il signor M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato la sua impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale;
che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 11 ottobre 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;
ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2050,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019