Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18668 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24507-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PACCIONE;

– ricorrente –

contro

C.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato

e difeso dagli avvocati AUGUSTO BELLINO ed ALBERTO BAGNOLI;

A.R.C.A. – AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE PUGLIA CENTRALE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso il Dott.

GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DE’

ROBERTIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1144/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/03/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. otteneva l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Bitetto. L’immobile, adibito a casa coniugale, veniva assegnato dai giudici della separazione e del divorzio, e quindi intestato, al coniuge O.C., con la quale viveva il figlio della coppia, A.D.. Costui, deceduta la madre, chiedeva allo I.A.C.P. di Bari la voltura in suo favore del contratto di locazione, ed impugnava, innanzi al TAR di Bari, il diniego, ottenendone l’annullamento.

Con sentenza del 13 marzo 2017, il Consiglio di Stato rigettava l’appello del padre, osservando, da una parte, che, sulla questione della giurisdizione amministrativa si era formato il giudicato implicito, non essendo stata gravata sul punto la decisione di accoglimento emessa dal TAR, e, dall’altra, che il giudizio verteva sulla dedotta illegittimità del provvedimento con cui l’Istituto aveva respinto l’istanza di voltura, sicchè la giurisdizione andava affermata in base all’art. 1, comma 8, del CPA, anche a non volerla ritenere sussistente ex art. 133, comma 1, lett. b) del CPA. Nel merito, i giudici d’appello evidenziavano che, a seguito delle statuizioni del giudice della separazione e del divorzio, la moglie aveva ottenuto un’autonoma posizione trasmissibile ai suoi eredi.

Parallelamente, C.G. conveniva il figlio A.D. davanti al Tribunale di Bari, chiedendo che fosse accertata la sua qualità di unico assegnatario dell’alloggio e l’assenza di validi titoli in capo al convenuto in ordine all’occupazione dello stesso. Nell’ambito di tale giudizio, nel quale veniva chiamato a partecipare lo IACP, C.A.D. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, definito con ordinanza n. 22079 del 22 settembre 2017, con cui queste Sezioni Unite dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta da C.G..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato, con due motivi, ai quali il figlio A.D. e l’A.R.C.A. della Puglia Centrale (subentrata all’I.A.C.P. di Bari) hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. b) del CPA, in relazione alla L.R. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 15, comma 1 e 6, e tenuto conto della L. n. 392 del 1978, art. 6, il ricorrente afferma che la tesi, secondo cui spetterebbe al Giudice Amministrativo la giurisdizione esclusiva sulla controversia, è illegittima e contrastante col vincolante principio sancito inter partes con l’ordinanza di queste Sezioni Unite n. 22079 del 2017.

2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce nuovamente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. b) del CPA, in relazione all’art. 15, comma 1 e 6 L.R. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, tenuto conto della L. n. 392 del 1978, art. 6, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in punto di accertamento del diritto del figlio al godimento dell’immobile. Nonostante abbia premesso che il giudizio aveva ad oggetto il provvedimento di diniego dello IACP, il Consiglio di Stato, lamenta il ricorrente, aveva, poi, giudicato su tale diritto di C.A.D., statuizione sulla quale è, invece, ravvisabile il difetto di giurisdizione, in base alla citata ordinanza n. 22079 del 2017.

3. Il figlio controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essersi formato il giudicato interno in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo; in particolare, egli osserva che, nell’accogliere il suo ricorso volto ad accertare la sua posizione di “unico e legittimo assegnatario dell’alloggio”, il TAR Puglia aveva implicitamente ritenuto la propria giurisdizione, evidenziando che la relativa sentenza (la n. 2911 del 2010) non era stata impugnata ex adverso sotto il profilo specifico della giurisdizione, così formandosi il giudicato implicito al riguardo, come del resto, aveva rilevato la sentenza del Consiglio di Stato, che, in parte qua, non era stata censurata. Sotto altro profilo, il controricorrente evidenzia che in relazione alla disposizione di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, il ricorso è del pari inammissibile, perchè presuppone un conflitto di giurisdizione riferito a decisioni emesse in funzione conclusiva dei rispettivi giudizi, mentre, nel caso in esame, la causa innanzi al giudice ordinario è ancora pendente ed inoltre, perchè presuppone che le liti cui si riferiscono i diversi giudizi siano le stesse e, nella specie, esse non lo erano.

4. Disattesa la generica eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica, essendo ogni ipotetico vizio sanato dalla costituzione di entrambi gli intimati, il ricorso è, ugualmente, inammissibile, per le seguenti ragioni.

5. Queste Sezioni unite con l’ordinanza n. 22079 del 2017, nel valutare l’assunto di C.A.D., secondo cui: la “domanda del padre presupporrebbe una valutazione discrezionale in merito a una eventuale nuova assegnazione dell’alloggio, tale da ricondurre la controversia nella giurisdizione amministrativa, come comprovato dalla pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato in merito alla propria domanda di subentro nel rapporto di locazione instauratosi con la madre, con la quale egli aveva sempre convissuto”, hanno rilevato che: “Con riferimento a tale diverso giudizio deve constatarsi che la sostanziale diversità del “petitum”, avendo la presente controversia instaurata dal sig. C.G. ad oggetto l’accertamento della propria qualità di assegnatario dell’alloggio, non consente di condividere la tesi del ricorrente, illustrata nella memoria, secondo cui, non essendo stato svolto alcun rilievo in tema di giurisdizione nell’ambito dell’impugnazione della sentenza del TAR concernente il diniego della domanda di voltura avanzata dal figlio, si sarebbe formato il giudicato sul punto”.

Inoltre, la stessa sentenza impugnata, nel rigettare l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del regolamento preventivo di giurisdizione, allora pendente, ha affermato che l’oggetto immediato del giudizio innanzi a sè era relativo al provvedimento di rigetto dell’istanza di voltura del contratto di locazione, e non anche l’accertamento di quale dei due contendenti avesse diritto al godimento dell’immobile.

6. Così convenendo, le considerazioni esposte a tal proposito in seno alla decisione del Consiglio di Stato devono ritenersi svolte in funzione della valutazione dell’unica questione oggetto del suo esame, id est della legittimità dell’atto di voltura impugnato (negata, con conseguente conferma dell’annullamento dell’atto) e non sono idonee, a mente dell’art. 8 comma 1 del C.P.A., a passare in giudicato, come già evidenziato in seno alla sentenza del Consiglio di Stato.

Da tanto, consegue, da una parte, che il ricorrente non ha interesse a censurarle e, dall’altra, che risulta smentito il presupposto dell’eccepito giudicato implicito sulla giurisdizione amministrativa a statuire sulla posizione del controricorrente quale “unico e legittimo assegnatario dell’alloggio”, questione sulla quale dovrà, appunto, decidere il giudice ordinario, avendo queste Sezioni Unite, cui spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione con decisioni dotate di efficacia esterna, con la citata l’ordinanza n. 22079 del 2017, non solo richiamato la giurisprudenza, secondo cui sussiste “la giurisdizione del giudice amministrativo quando si contro verta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (Cass. Sez. U, 9 ottobre 2013, n. 22957; Cass., Sez.,U, 28 dicembre 2011, n. 29095) ma anche espressamente affermato che “In tale ultimo ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.. (Cass. Sez. U., 21 luglio 2011, n. 15977/11; Cass. Sez. U., 16 gennaio 2007, n. 757)”.

7. Resta da aggiungere che un conflitto positivo di giurisdizione, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, non è configurabile, contrariamente a quanto pure ribadito in sede di difese dall’A.R.C.A., poichè esso presuppone l’identità della lite cui si riferiscono le decisioni dei diversi giudici, (e non consta che il giudice ordinario si sia espresso) affermative ovvero declinatorie della giurisdizione, identità che, nella specie, è stata, appunto, esclusa.

8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di C.A.D. e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dell’A.R.C.A., che ha assunto una posizione difensiva adesiva a quella del ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore C.A.D. che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori e le compensa nei confronti dell’ARCA. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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