Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29072 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4551-2018 proposto da:
N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VLA TORINO, 7,
presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITALE GIANLUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTI DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 22352/2017 del TRIBUNALE di TORINO, emesso
il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionalè proposta da N.C.. Per quel che interessa, a sostegno della decisione è stato affermato in primo luogo che ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017 il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c.e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti. Nella specie non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11 la causa è stata decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria.
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilita dell’udienza. Infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11, individua tra le ipotesi in cui è necessaria la videoregistrazione proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa.
Ne consegue secondo il ricorrente che doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege.
Il motivo e manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza n. 17717 del 2018, cosi massimata:
In materia di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamalo a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.
Non è necessario procedere all’illustrazione del merito della decisione impugnata e degli altri motivi di ricorso, in quanto assorbiti. All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione del provvedimento impugnato perchè provveda anche sulle spese del presente. giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018