Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29035 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1472/2017 proposto da:

STONE ARL, in persona del legale rappresentante in carica pro

tempore, sig. S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IRTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO STERN giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO CRITELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO

PELLEGRINI, CESARE PELLEGRINI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Stone Srl ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trieste che, riformando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda proposta dalla società nei confronti di P.G. per il risarcimento del danno subito a causa del mancato spostamento della sua autovettura dalla piazzola di sosta antistante la strada sulla quale dovevano essere eseguiti lavori di asfaltatura, condotta a seguito della quale la ricorrente aveva dovuto stravolgere i piani di lavoro già predisposti.

2. L’intimato ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2043 c.c. e del principio “dell’abuso di diritto”: lamenta che l’art. 21 C.d.S., sul quale si era fondata la decisione del Tribunale, non poteva ritenersi conferente con la questione oggetto di controversia perchè l’applicazione della norma non teneva conto del fatto che la condotta non collaborativa del P. configurava una “condotta abusiva” per la cui valutazione doveva ricorrersi al principio di “buona fede”, comparando il suo complessivo comportamento non collaborativo con il danno che da esso era comunque derivato.

1.1. Con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione, sotto altro profilo, dello stesso principio: assume che la condotta del P. poteva essere qualificata come atto emulativo e che il tribunale non aveva tenuto conto nè del diritto soggettivo esistente in capo alla società per la esecuzione dei lavori nè della circostanza che il P. ben poteva parcheggiare l’auto da un’altra parte, dando seguito al dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi che andava valutato unitamente ai principi di correttezza e buona fede.

2. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto in parte sono sovrapponibili ed in parte sono logicamente collegati.

Essi sono entrambi inammissibili.

2.1 La complessiva censura, infatti, è riferita – sotto un duplice aspetto – alla natura abusiva della condotta del P. ed è prospettata come violazione di legge in riferimento alla sua responsabilità extracontrattuale ed alla ipotesi che egli abbia posto in essere un atto emulativo, attraverso una condotta non adesiva alla richiesta di spostare la propria auto dal piazzale di sosta antistante la strada da asfaltare: tuttavia, con essa non si tiene conto del fatto che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha affrontato entrambi gli aspetti focalizzati dal ricorrente statuendo, in premessa, che l’abuso di diritto sussiste ove la finalità perseguita ed il risultato conseguito non siano quelli consentiti dall’ordinamento e che, concretamente, l’appellante – nel parcheggiare l’auto in uno spazio pubblico privo di restrizioni o limiti – aveva posto in essere una condotta ben consentita dalla posizione giuridica esercitata alla quale non era affatto collegata la lesione di un altrui diritto.

2.3. Deve, al riguardo, precisarsi che le ipotesi in cui la giurisprudenza ha valorizzato la fattispecie invocata sono riferite principalmente a comportamenti posti in essere nell’ambito della responsabilità contrattuale e degli atti emulativi (cfr. Cass. 20110/2009; Cass. 1209/2016), in cui rileva da una parte la mancanza di correttezza e buona fede e, dall’altra i l’intenzione di nuocere in assenza di qualsiasi utilità propria.

Il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie escludendo che potesse ricorrere sia l’una che l’altra ipotesi, soprattutto alla luce del fatto che, nel caso in esame, incombeva sull’odierno ricorrente richiedere l’autorizzazione per occupare l’area sulla quale dovevano essere eseguiti i lavori: solo tale preliminare incombente gli avrebbe consentito di escludere legittimamente il transito e la sosta per il tempo necessario all’esecuzione delle opere che gli erano state commissionate.

2.4 E tanto premesso, si osserva che la società ricorrente non ha indicato il fatto storico riconducibile alla condotta del P. e non valutato dal giudice d’appello che potrebbe essere configurato come abuso di diritto, andando oltre la motivazione già compiutamente resa: le critiche mosse alla sentenza impugnata si risolvono, dunque, in una richiesta di rivalutazione della controversia che andrebbe a rappresentare un inammissibile terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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