Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25200/2018 proposto da:

R.I., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8 presso

lo studio dell’avvocato Salvatore Fachile e rappresentato e difeso

dall’avvocato Daniele Valeri in forza di procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 22/3/2018 R.I., cittadino ghanese, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, nato a (OMISSIS) nella regione ovest del Ghana, di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS), meccanico, aveva raccontato: di essere stato profondamente colpito all’età di 21 anni dalle parole di un evangelizzatore pentecostale, di nome B.G., e di aver iniziato a frequentarne la casa; acquistata e letta una Bibbia, aveva deciso di abbandonare il credo (OMISSIS) per adottare la religione (OMISSIS), aderendo al culto e facendosi battezzare; di essere stato scorto da uno zio, mentre usciva dalla casa del predicatore B.G., che aveva riferito la circostanza alla comunità locale (OMISSIS); che il padre, che aveva la carica religiosa di imam, appresa la notizia, aveva accusato un malore ed era morto in ospedale nel (OMISSIS); che era stato accusato Comunità (OMISSIS) di essere un peccatore e di aver causato la morte del padre dalla e gli era stato impedito di partecipare al funerale paterno; che tornato a casa dalla madre, con cui vivevano sua moglie e suo figlio, era stato aggredito dallo zio; la madre del ricorrente, intervenuta a sua difesa, era stata scaraventata via e aveva battuto la testa, morendo in ospedale nel (OMISSIS); che lo zio aveva incolpato lui dell’accaduto; sconvolto e intimidito, il ricorrente si era rifugiato dapprima dal pastore evangelista e poi, a fronte dei fastidi arrecatagli dai musulmani locali, era partito per la Libia, ove era stato dapprima arrestato e poi aveva lavorato per un militare libico come guardia-bestiame, prima di partire per l’Italia.

Con decreto del 11/7/2018 il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso R.I. con atto notificato il 23/8/2018, con il supporto di quattro motivi.

L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 1 Cost., comma 3, avente natura precettiva e non programmatica, che assicura allo straniero a cui sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica; non è quindi consentito ridurre tale tutela alle tre forme di protezione internazionale e umanitaria, che ne costituirebbero esclusiva attuazione, poichè il legislatore non può con legge ordinaria circoscrivere e ridurre l’ambito di tutela disegnato dalla Costituzione.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Sez. 6 – 1, n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01; Sez. 6 – 1, n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,8.

2.1. Il ricorrente – la cui credibilità non era in discussione aveva riferito di essere stato perseguitato per motivi religiosi dagli esponenti della comunità (OMISSIS) in seguito alla sua conversione al cristianesimo, con una serie di atti obiettivamente persecutori, di violenza sia fisica, sia psichica; era indifferente il fatto che la maggioranza dei cittadini del Ghana sia di fede cristiana, a fronte dell’oggettiva persecuzione, mentre all’interno del suo gruppo etnico era invece predominante la religione (OMISSIS). Sussistevano quindi tutti i requisiti indicati dal Tribunale (soggettivo, causale, ambientale e personalizzato).

2.2. Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda presentava caratteristiche di vita privata ed era soggetta alla giustizia comune, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto affidarsi alla protezione dello Stato di appartenenza, in cui vigeva sia di diritto, sia di fatto, ampia libertà di fede religiosa.

E’ pur vero che la minaccia persecutoria può provenire anche da agenti privati e assumere rilevanza ai fini della misure protettive allorchè lo Stato non voglia o non possa intervenire a reprimere le condotte illecite degli agenti non statuali.

Ciò tuttavia non risulta essersi verificato nella fattispecie, laddove il ricorrente avrebbe potuto invocare la libertà di culto accertata, a maggior ragione perchè con la sua conversione aveva fatto propria la fede maggiormente diffusa in Ghana, il cristianesimo, praticata dal 71% della popolazione (pag. 5).

3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e ss. per aver il Tribunale omesso ogni indagine circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3.1. Secondo il ricorrente sussisteva in Ghana una situazione emergenziale in tema di effettiva tutela dei diritti umani al cui riguardo il Tribunale non aveva mal valutato le fonti di prova; il sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato, riferiva di frequenti rapine a amano armata e di rischi di terrorismo; le stesse fonti riportate dal Giudice del merito, contraddittoriamente, davano atto di elementi di criticità sul fronte della tutela dei diritti umani e di discriminazioni di carattere religioso e di conflittualità a sfondo religioso fra la popolazione.

Il Tribunale aveva inoltre omesso di procedere a una istruttoria approfondita e si è limitato a chiedere al ricorrente se confermasse quanto riferito alla Commissione, adottando un contegno passivo non rispondente ai criteri di esame delle domande di protezione internazionale.

3.2. La censura è infondata.

Nelle pagine da 4 a 6 del provvedimento impugnato il Tribunale ha approfonditamente analizzato sulla base di fonti internazionali accreditate, opportunamente citate e riassunte, la situazione socio politica del Paese di provenienza, escludendo qualsiasi ragione di pericolo apprezzabile ai fini della richiesta protezione sussidiaria.

A fronte di ciò il ricorrente manifesta semplicemente un giudizio dissenziente nel merito, non proponibile in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di accertamento dei presupposti della protezione umanitari.

4.1. Il ricorrente doveva essere considerato soggetto vulnerabile in forza del rischio in caso di rimpatrio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani.

In ogni caso il R. era soggetto psicologicamente vulnerabile a causa dello choc emotivo susseguito alla tragica morte di moglie e figlio in un incidente d’auto, come da lui appreso dopo essere arrivato in Italia. Fatto questo comunque inserito in una cornice di particolare fragilità scaturita dal difficile cammino della sua conversione religiosa, come riferito nella relazione della Dott.ssa M. del 7/6/2018, con l’insorgere di un disturbo depressivo, da curarsi con terapia psicologica e farmacologica.

D’altra parte il ricorrente si era ben inserito e nella comunità Pentecostale Italiana e non aveva ancora trovato un impiego lavorativo solo a causa della patologia mentale in atto, ormai cronicizzata (come documentalmente accertato) e curata con due farmaci non reperibili in Ghana.

4.2. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis) (come modificato ad opera dal D.Lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1)) definisce le “persone vulnerabili”: includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, ai genitori singoli con figli minori, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche le ” persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali”.

Si tratta di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata, rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario.

Al proposito questa Corte ha ritenuto, quanto alla disciplina transitoria, con sentenza del 23/1/2019 n. 4890, che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, che devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. In tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9 detto decreto legge.

Tale questione è stata recentemente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 3/5/2019, n. 11750.

Tuttavia la fattispecie in questione (gravi patologie in atto), sia pur con differenziato regime normativo, è tuttora considerata meritevole di protezione anche ad opera dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis) (come modificato ad opera dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, entrato in vigore dopo la pronuncia del Tribunale di Ancona) che si riferisce agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tali ipotesi, anche secondo la nuova disciplina, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

Il Tribunale non si è posto il problema rilevante, ossia la possibilità per il ricorrente di ricevere adeguate cure nel Paese di origine in relazione alla patologia psichica in atto (depressione cronicizzata), con riferimento alla normativa all’epoca esistente del permesso per ragioni umanitarie D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nè poteva porselo in relazione al nuovo permesso tipizzato di cui al citato art. 19, introdotto solo successivamente alla pronuncia impugnata, e si è limitato ad argomentare circa la possibilità di ricevere medio tempore le necessarie cure sanitarie dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque cure mediche nel regime di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36.

E’ quindi mancata la valutazione del possibile grave pregiudizio alla salute del ricorrente in caso di rientro nel Paese di origine.

Il motivo va quindi accolto nei sensi di cui sopra con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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