Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18551 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4944-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIOVANNI POLLO POESIO, VALERIO ALFONSI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

MARGIOTTA;

– resistente con memoria –

avverso la sentenza n. 1216/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, G.M., ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, in data 28 giugno 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Avezzano, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda volta a conseguire, nei confronti della Axa Assicurazioni S.p.A., la somma di Euro 19.227,80, a titolo di indennizzo assicurativo per il furto della autovettura condotta in leasing dalla Finemiro Leasing S.p.A., ritenendo l’attrice priva di legittimazione attiva sul presupposto della presenza, nella polizza assicurativa, di una “appendice di vincolo contrattuale”, secondo cui l’eventuale indennizzo, nel caso di furto di veicoli locati in leasing, andava corrisposto ex art. 1981 c.c., comma 2, alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria del veicolo assicurato;

che la Corte territoriale, nel rigettare il gravame, segnatamente osservava che non era applicabile, nel caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante (secondo cui nel caso di danneggiamento di un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetta all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa), in quanto, da un lato, si trattava non di danneggiamento, ma di furto dell’autovettura concessa in leasing e, dall’altro, trovava applicazione l’appendice di vincolo contrattuale contenuta nelle condizioni generali di contratto relative alla polizza inter partes;

che ha depositato “Memoria difensiva art. 380 bis c.p.c., comma 2” l’Axa Assicurazione S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che è inammissibile una memoria difensiva presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 24835/2017, Cass. n. 24201/2018), con la conseguenza che l’Axa Assicurazioni S.p.A. non può ritenersi costituita nel presente giudizio di legittimità;

che con l’unico mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1891 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto il difetto di legittimazione attiva sulla base dell’operatività della c.d. appendice di vincolo, dovendosi invece applicare il criterio della valutazione dei concreti interessi dei singoli soggetti coinvolti, avendo l’utilizzatore del mezzo anche continuato a pagare i canoni di leasing, che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;

che, infatti, la Corte territoriale ha applicato correttamente il principio di diritto secondo cui la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. n. 11706/2009, Cass. n. 25610/2015);

che i precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno del motivo di censura (Cass. n. 9554/2002, Cass. n. 21011/2010, Cass. n. 534/2011, Cass. n. 8554/2012, Cass. n. 4888/2016) non solo riguardano ipotesi di danneggiamento e non di furto dell’automezzo, ma, segnatamente, non attengono a fattispecie in cui è fatta valere la c.d. “appendice di vincolo”, la quale, peraltro, viene a modulare in concreto il regolamento contrattuale e in termini tali su cui la ricorrente manca di confrontarsi (con ciò rendendo non pertinente anche il richiamo a Cass. n. 13058/2007, in tema di valutazione dei concreti interessi, là dove, peraltro, la circostanza di aver continuato a corrispondere i canoni di leasing non assume significativo rilievo ove non risulti effettuata alcuna comunicazione di estinzione del finanziamento con conseguente rinuncia al vincolo da parte della società di leasing);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Axa Assicurazione S.p.A., in quanto da ritenersi parte solo intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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