Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18323 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23970-2017 proposto da:

ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT.DELLE STRADE (OMISSIS) in persona del

Direttore della Direzione Legale e Societario e legale

rappresentante R.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA FRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI DEL PICENO A R.L.

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA in persona dei Commissari liquidatori

A.I., F.F. e M.A.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO MARIANI giusta procura speciale in calce al controricorso;

COMUNE DI ASCOLI PICENO in persona del Sindaco pro tempore

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73,

presso lo studio dell’avvocato MARA MANDRE’, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO TRAVAGLINI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

AZIENDA AGRICOLA QUARESIMA DI T.G. in persona del

legale rappresentante p.t. T.G., domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO NATALI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.D., P.I., P.F., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del.

14/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P., alla guida dell’auto del marito, in un tratto di strada appartenente ad Anas, in Comune di Ascoli Piceno, finiva in una grossa pozza d’acqua che faceva sbandare il veicolo, il quale, persa aderenza, urtava contro un muro di cemento.

La conducente riportava una invalidità del 100%.

Il marito, sia in proprio, che in rappresentanza dei figli minori, nonchè il fratello della danneggiata, citavano in giudizio sia Anas che il Comune che le aziende che occupavano il fondo limitrofo, ossia la Società Cooperativa fra produttori ortofrutticoli, e l’Azienda Agricola Quaresima.

Il Tribunale, in primo grado, riconosceva la responsabilità del solo Comune di Ascoli e liquidava il danno a carico di quest’ultimo.

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, in applicazione dell’art. 2051 c.c., ritenendo un difetto di custodia anche da parte dell’Anas ripartiva la responsabilità tra quest’ultimo ed il Comune, al 50%.

Questa decisione è avversata da Anas che la impugna con due motivi di ricorso. Si sono costituti oltre al Comune di Ascoli, altresì la Società Cooperativa e l’Azienda Agricola Quaresima. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1.- Con il primo motivo Anas denuncia violazione dell’art. 2051 c.c., art. 2967 cod. civ. e art. 115 c.p.c.

Ritiene che, nel valutare le prove assunte, la sentenza di merito non ha considerato l’incidenza del fortuito rispetto ad Anas, la quale ha fatto di tutto, come è emerso dalle testimonianze, per evitare il danno, ma senza riuscirvi non per sua colpa.

A tal fine Anas ricorda come sia emerso che i suoi dipendenti erano andati sul posto fino a poco prima non riscontrando pericolosità della zona, e come comunque l’allagamento fosse dovuto ad un fatto del terzo (l’incuria da parte del Comune di Ascoli su proprio terreno) che assumeva le caratteristiche del fortuito.

Il motivo è infondato in quanto la corte di appello ha correttamente escluso che l’incidente possa attribuirsi ad un caso fortuito, che, nella prospettazione di Anas dovrebbe essere tale solo rispetto a lei, ferma restando ossia la responsabilità del Comune di Ascoli.

Va intanto confermata la qualificazione che la corte di merito ha dato della fattispecie concreta in termini di responsabilità da cose in custodia, essendo il danno occorso alla vittima da riferirsi alla relazione che intercorre tra il custode e la cosa, piuttosto che ad una colpevole condotta umana.

Conseguentemente Anas, proprietaria del tratto di strada interessato dall’incidente, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria in termini di caso fortuito, ossia dimostrare che l’evento si era verificato per via di un fatto esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale, imprevedibile ed eccezionale (sono queste le caratteristiche che vengono usualmente riferite al fortuito, Cass. 11277/2008; Cass. 24083/2011).

Sembrerebbe dal tenore delle regole citate che il caso fortuito sia rilevante nella sua dimensione oggettiva, e non in quella soggettiva. Ed in effetti cosi è. E’ noto che del fortuito sono state date due visioni diverse, una di natura soggettiva, come cioè di un fattore che esclude la colpa impedendo l’osservanza delle regola cautelari, e l’altra oggettiva, ossia di un fattore che da solo causa l’evento, a prescindere dalla colpa dell’agente.

Cosi che mentre nel primo caso la prova del fortuito consiste nella prova dell’assenza di colpa, nel secondo questa dimostrazione non basta, essendo necessario dimostrare ‘incidenza causale del fattore esterno.

Anas invoca qui il fortuito sotto entrambi gli aspetti. Da un lato ritiene di aver usato tutta la diligenza richiesta, come le prove assunte avrebbero dimostrato, e questo sarebbe sufficiente a dimostrare che, di conseguenza, l’evento si è verificato per caso fortuito; per altro verso invoca anche la dimensione oggettiva del fortuito, che fa coincidere tale elemento con il fatto del terzo, e precisamente con la condotta illecita del Comune di Ascoli, che si presenterebbe come imprevedibile ed inevitabile.

Ma la nozione di fortuito che si ricava dall’art. 2051 c.c., non può che essere quella oggettiva, pena, altrimenti, la riconduzione della fattispecie sotto al principio della colpa. Ove si ritenesse che il custode può liberarsi provando il fortuito, che altro non è che l’assenza di colpa, si finirebbe con l’ammettere che la responsabilità da cose in custodia è, per l’appunto, una responsabilità per colpa, dimostrata l’assenza della quale, si dimostra l’assenza di responsabilità.

Il criterio di imputazione della responsabilità posto dall’art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo, nel senso che la ratio della norma è di addossare la responsabilità al custode per via del controllo che egli è in grado di esercitare sulla cosa, ratio, che, peraltro, risponde anche allo scopo di una sollecita tutela del danneggiato, che sarebbe vanificata dalla necessità che sia costui a provare la colpa del custode. E’ per questo che si prescinde da quella colpa nella prova della responsabilità del danno.

La nozione di fortuito è corollario di questa ricostruzione, ormai accreditata, della fattispecie, nel senso che il fortuito appartiene al nesso causale, e non alla colpa, è elemento esterno dalla condotta del custode, e non già inerente a questa nei termini di una assenza di colpa.

Si obietta che questa prospettiva è tautologica, e semplicistica, posto che il legislatore avrebbe allora codificato una ovvietà, quella per cui la causa estranea esclude l’imputabilità, e non v’era bisogno di dirlo. Viene facile replicare che anche la tesi contraria avversa il buon senso, dal momento che il casus è situazione descritta dal legislatore come autonoma rispetto alla colpa, ed allora sarebbe bastato dire assenza di quest’ultima per escludere l’imputabilità; mentre l’espressa indicazioni del casus, indica qualcosa di diverso dall’assenza di colpa.

Ciò significa, in concreto, che non è sufficiente la dimostrazione di aver adottato tutte le cautela necessarie, ossia la dimostrazione dell’assenza di colpa, essendo invece necessaria la prova della incidenza della causa estranea.

Non rileva dunque a fini liberatori la tesi dell’Anas, secondo cui non è stato adeguatamente considerato che la enorme pozza d’acqua si fosse formata poco prima dell’incidente in tempo non utile per intervenire, come risulta dal fatto che i suoi operai erano intervenuti fino alle 11.30 circa. Argomento questo volto a dimostrare l’inesigibilità del comportamento, e dunque l’assenza di colpa da parte dell’ente.

Tuttavia, a parte quanto si è detto sopra circa la nozione di caso fortuito, la tesi dell’ANAS è smentita proprio sotto tale profilo.

Risulta dagli atti che la Polizia aveva avvertito Anas del riformarsi della pozza alle 12.20, il che esclude in radice che non ci potesse accorgere del pericolo in tempo, pur adottando tutte le cautele necessarie, pericolo che invece era stato segnalato proprio dalla Polizia, circa un’ora prima.

Senza inoltre tacere del fatto che, anche ad ammettere che la prova liberatoria possa consistere nella dimostrazione dell’assenza di colpa, e dunque nell’uso della diligenza necessaria, il giudicante, con apprezzamento di fatto incensurabile, ha rilevato proprio un comportamento negligente nell’assenza di segnalazione e di presidio sul posto.

Nemmeno, e ciò può valere come liberatoria di tipo oggettivo, fondato è il richiamo al comportamento del terzo (il Comune di Ascoli) quale fattore esterno ed imprevedibile, posto che è pacifica ed ammessa la conoscenza dei luoghi e degli interventi che il Comune di Ascoli aveva effettuato, da parte di Anas, che sapeva evidentemente degli interventi del terzo e della loro pericolosità, ed ammette di essere più volte intervenuto a porvi rimedio. Cosi che non può assumersi come imprevedibile la condotta del Comune quale causa o concausa del danno.

2.- Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso per il giudizio.

Anas ritiene che il giudice di merito non ha valutato adeguatamente alcune prove testimoniali dalle quali sarebbe emerso l’uso della diligenza necessaria, da parte dell’ente, a scongiurare l’evento.

Tuttavia, a parte quanto già detto sulla sufficienza della dimostrazione della mera assenza di colpa, va osservato che non v’è omesso esame del fatto, che in realtà risulta preso in considerazione dal giudice di appello. Piuttosto, il motivo denuncia una diversa valutazione del fatto rispetto a quella preferita da Anas, in quanto il giudice di merito ha ritenuto determinante la considerazione che, pur a conoscenza del pericolo un’ora prima circa, perchè avvisata dalla Polizia, Anas non ha provveduto a segnalare o a presidiare l’area.

Anas contesta la correttezza di tale giudizio, sotto il profilo dell’apprezzamento della prova. Si tratta dunque della censura di una valutazione dei fatti e delle prove difforme da quella desiderata e come tale inammissibile.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Anas al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 Euro, oltre 200,00 per spese generali, nei confronti delle parti costituite, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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