Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29159 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26816-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.D.S., B.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2013 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,
depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Molise, emessa il 5 giugno 2013, n. 28/2/2013, per avere la commissione falsamente applicato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e art. 1292 c.c. e del D.P.R. 600 del 1973, art. 64, dichiarando che gli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, notificati a D.D.S. e a B.D., quali parti di un contratto di compravendita immobiliare per la cui registrazione telematica il notaio rogante aveva versato l’imposta in misura non integrale, erano illegittimi posto che unico soggetto obbligato al pagamento richiesto doveva essere ritenuto il notaio;
2. le parti intimate non hanno svolto difese;
3. la Procura Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è fondato dovendosi ribadire il consolidato orientamento di codesta Corte a mente del quale “In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione” (Cass. Sez., ord. n. 5016 del 12 marzo 2015; sent. n. 18493 del 10 agosto 2010);
2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto degli iniziali ricorsi delle contribuenti;
3. le spese del merito sono compensate in ragione della evoluzione della vicenda processuale;
4. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico delle parti intimate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Molise il 5 giugno 2013, n. 28/2/2013, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli iniziali ricorsi di D.D.S. e di B.D.;
compensa le spese del merito;
condanna D.D.S. e B.D. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1200,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018