Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1740 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1740 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUGLIARA CARMELO N. IL 15/07/1967
avverso l’ordinanza n. 3/2011 CORTE ASSISE di SIRACUSA, del
01/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
R,.
Grz-4.2
Uditi difensor Avv.;
_
Data Udienza: 10/01/2014
Ritenuto in fatto e in diritto.
1.11 giorno 1 luglio 2011 la Corte d’assise di Siracusa, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Carmelo Pugliara, volta ad ottenere
la sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno, a lui inflitta con
sentenza del 21 luglio 2000 (irrevocabile il 21 giugno 2002) con quella di trenta
2.Avverso la suddetta ordinanza Pugliara dichiarava di proporre ricorso per
cassazione (cfr. dichiarazioni rese all’Ufficio matricola della Casa circondariale
G.B. Novelli di Cerinola il 14 luglio 2011) riservando la presentazione dei motivi
all’avv. Sofia Amoddio del foro di Siracusa. I motivi non venivano, però, presentati.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa
l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186
del 2000), al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2014.
anni di reclusione.