Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1724 del 09/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1724 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOSCANO ALESSANDRO N. IL 27/05/1972
avverso la sentenza n. 13666/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
che ha concluso per
Ts
Udito, per la part cwile, l’Avv
Uditi difens
Data Udienza: 09/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza
del 13/12/2012, sull’accordo delle parti applicava a Toscano Alessandro la pena
di anni tre e mesi due di reclusione per i reati di tentato omicidio, lesioni
aggravate e porto ingiustificato di coltello, ritenuti riuniti per continuazione, con
la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata
recidiva.
elevata probabilità che il coltello usato potesse colpire organi vitali; riteneva
plausibile la sussistenza del dolo alternativo di omicidio o di lesioni.
2.
Ricorre per cassazione Tosano Alessandro, deducendo l’erronea
qualificazione giuridica del fatto con riferimento al reato di tentato omicidio.
La motivazione della sentenza era apodittica e non teneva conto della
consulenza medico legale svolta che dimostrava che mancava la volontà di
uccidere, che la lunghezza del coltellino era tale da non interessare organi vitali e
che la violenza del colpo era stata minima, quasi nulla.
Altri elementi probatori escludevano l’animus necandi dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non
è affatto apodittica nel valutare sussistente il reato di tentato omicidio, atteso
che, al contrario, il Giudice si è soffermato sulla localizzazione della ferita, sulle
caratteristiche del coltello usato, sulla probabilità che esso ledesse organi vitali,
sulla presenza di un dolo alternativo di lesioni o omicidio.
Il tutto nell’ambito di una motivazione semplificata, così come richiesto in
caso di sentenza di applicazione di pena, in cui il Giudice indichi le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dia conto dell’accertamento in ordina all’assenza
di cause di non punibilità, all’esatta qualificazione del fatto, alla correttezza della
valutazione delle circostanze e all’adeguatezza della pena.
Le considerazioni svolte dal ricorrente sono in fatto e chiaramente
sollecitano una nuova valutazione del merito del processo da parte di questa
Corte; per di più il ricorso manca del tutto di autosufficienza, atteso che gli atti
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Il Giudice riteneva sussistente l’idoneità delle ferite a cagionare la morte e la
non sono stati posti a disposizione della Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 dicembre 2013
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Il Consigliere estensore
Giacomo Rocchi
Il Presidente
Severo Chieffi
Cost. n. 186 del 2000).