Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 772 del 16/01/2014
Civile Sent. Sez. U Num. 772 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
Data pubblicazione: 16/01/2014
SENTENZA
sul ricorso 3353-2013 proposto da:
EMANUELE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2013
VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI
602
ANDREA, che lo rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PROCURATORE
GENERALE
RAPPRESENTANTE
IL
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI
PUBBLICO
SEZIONE
GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 175/2012 della CORTE CONTI Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
siciliana – PALERMO, depositata il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato Federico TEDESCHINI per delega
dell’avvocato Andrea Scuderi;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
nonchè contro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-
Con contratto del 2005 la Regione Sicilia, rappresentata dal
Direttore del Dipartimeno bilancio e tesoro e Ragioniere generale Vincenzo
Emanuele, acquistò dalla D.B.I s.r.I., con sede in Bagheria, una banca dati
giuridica denominata “legislazione regionale siciliana” al prezzo
(comprensivo di IVA) di C 4.200.000. Erano anche contemplate
obbligazioni
accessorie
a
carico
della
venditrice
consistenti
personale indicato dalla Regione in vista della gestione in autonomia della
banca dati stessa allo spirare del suddetto termine.
Peraltro, con successivo contratto del 14.11.2008, aggiornamento della
banca dati e formazione del personale furono affidati a titolo oneroso ad
altra società, la “Sicilia e-servizi” s.p.a. (società partecipata al 51% dalla
Regione e che, a sua volta, concluse con la D.B.I. un contratto a titolo
oneroso per aggiornamento e addestramento del personale della Regione).
Il Procuratore contabile regionale agì dunque nei confronti
dell’Emanuele per danno erariale costituito dalle maggiori spese
inutilmente affrontate dalla Regione, per il contratto del 2008, a causa
della cattiva gestione da parte del medesimo Emanuele del contratto del
2005, che già prevedeva a carico della D.B.I. obbligazioni di
aggiornamento e di formazione.
2.-
Con sentenza n. 2881/2011 la Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana della Corte dei conti ha condannato il convenuto al
pagamento a favore della Regione della somma di C 292.416, elevata ad C
395.354 dalla Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana
della Corte dei conti, che ha rigettato l’appello principale del condannato
ed ha accolto quello incidentale del Procuratore regionale.
3.-
Avverso detta sentenza Vincenzo Emanuele propone ricorso
notificato il 24.1.2013, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da
memoria, col quale deduce violazione dei limiti esterni della giurisdizione
del giudice contabile.
Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la detta
Sezione giurisdizionale di secondo grado.
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nell’aggiornamento della banca dati per un triennio e nella formazione del
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice contabile
per essere stato sindacato il merito dell’attività amministrativa in violazione
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, che prevede
“l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
2.- Il ricorso è inammissibile per intervenuta formazione del giudicato
interno sulla giurisdizione del giudice contabile a seguito della sentenza di
alla giurisdizione.
E’ noto che con sentenza n. 24883 del 2008 queste sezioni unite hanno
innovato il precedente orientamento, quale espresso anche dalle sentenze
richiamate dal ricorrente in memoria, diversamente delineando l’ambito
applicativo dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo il quale il difetto di
giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del
processo”.
Nel diverso assetto che ne è derivato, è ormai consolidato il principio
che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione
soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito,
operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità
plurimis,
(ex
Cass., sez. un., nn. 9661/2009, 15402/2010, 2067/2011,
5704/2012, 6081/2013). In particolare, il giudicato implicito sulla
giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel
merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni
che implicano l’affermazione della giurisdizione
Nella specie, la sentenza di condanna di primo grado, che ovviamente
implicava l’affermazione della giurisdizione del giudice contabile (Cass.,
sez. un., n. 2067/2011), è stata impugnata senza la formulazione di alcun
motivo d’appello sulla giurisdizione, essendo stata invece censurata – come
risulta anche dall’esposizione in fatto del ricorso – solo per gli aspetti
afferenti all’esistenza ed all’entità del danno, nonché al predicato difetto
dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. E stata dunque prestata
acquiescenza al capo sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai
sensi dell’art. 329, comma 2 cod. proc. civ.
3.- Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
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primo grado, pronunciatasi nel merito e non impugnata per motivi relativi
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il
giorno 26 novembre 2013.