Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18246 del 05/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 05/07/2019), n.18246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8020-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.B.E. IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, B.R., rappresentata e difesa, per procura speciale
in calce al controricorso, dagli avv.ti Simona BARDI e Marco DE
BONIS, ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n.
11, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/03/2017 della Commissione tributaria
regionale della LIGURIA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l’impugnazione dei un avviso di accertamento ai fini IVA, con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione “costi indeducibili relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti” con riferimento all’anno d’imposta 2006, rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019