Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 834 del 16/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 834 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 4064-2011 proposto da:
D’AUTILIA ALBERTO DTLLRT58D18D704P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ACCIAIOLI, 7, presso lo studio
dell’avvocato TAMIETTI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DIOZZI FABIO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrícorrente –
Data pubblicazione: 16/01/2014
avverso la sentenza n. 4/25/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 5/11/2009,
depositata il 22/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
motivi e in subordine chiede la trattazione del ricorso in P.U..
Ric. 2011 n. 04064 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-
udito l’Avvocato Diozzi Fabio difensore del ricorrente che si riporta ai
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IRAP: sanitario
Reg. Gen. 4064/2011
dott. Alberto D’Autilia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
1. Il
Tributaria Regionale della Toscana 25 /04/10 del 22 gennaio 2010 che respingeva l’appello del
contribuente stabilendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2002.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare, secondo il relatore, meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta sulla scorta della mera
sussistenza di uno studio professionale, struttura che di per sé rientra nelle strutture minime
indispensabili per espletare un’attività professionale
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che deciderà anche sulle spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 4 dicembre 2013
Il Pres nte e re tore
RICORRENTE: dott. Alberto D’Autilia
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE