Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28976 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ESPOSTO Lucia – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5372-2018 proposto da:
DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, difensore di S.M.V.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito, 50, rappresentato e
difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19584/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Avv. CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, nella qualità di Procuratore di S.M.V., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 19584/17, depositata il 4/8/2017, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6854/2010, aveva condannato l’Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’INAIL si è costituito in giudizio;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dall’esame del controricorso depositato da S.M.V. nell’indicato procedimento dinanzi a questa Corte era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”;
il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 3975/18, depositata il 19/2/2018, sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, il seguente enunciato: “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 1494/18 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, del seguente enunciato “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”. Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018