Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18170 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16290/2014 proposto da:

Banca Carige S.p.a., – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo

studio dell’avvocato Contaldi Mario, rappresentata e difesa dagli

avvocati Bianchini Andreina, Silvestri Marco, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s.;

– intimato –

avverso il decreto n. 9/2014 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il

12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/04/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 12 maggio 2014 il Tribunale di Pistoia ha solo parzialmente accolto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Banca Carige s.p.a. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.a.s., aveva rigettato integralmente l’istanza di insinuazione al passivo proposta dall’istituto di credito.

In particolare, secondo la ricostruzione del decreto impugnato, la Carige s.p.a. aveva insistito per l’insinuazione al passivo:

a) del credito di Euro 238.303,60 derivante dallo scoperto del conto corrente n. (OMISSIS) in via privilegiata pignoratizia, per pegno costituito su nominali Euro 80.000,00 obbligazioni Banca Carige s.p.a. 2010-2013 tasso misto serie 527 Cosice Isin (OMISSIS) a garanzia dell’agevolazione creditizia accedente al conto corrente n. (OMISSIS), il cui saldo debitore era stato girocontato sul predetto c/c n. (OMISSIS);

b) della somma di Euro 15.148,26 quale credito derivante dall’escussione della fideiussione in data 6.11.2009 prestata a favore di Leasys s.p.a., in via privilegiata pignoratizia in forza di costituzione di pegno in data 25.09.2009;

c) della somma di Euro 35.725,00 quale credito derivante da scoperto di conto corrente n. (OMISSIS) in via chirografaria;

d) della somma di Euro 10.000,00 quale credito derivante da scoperto di conto corrente n. (OMISSIS) in via chirografaria;

per un totale di Euro 299.176,86, di cui Euro 89.629,59 in via privilegiata pignoratizia.

Il Tribunale di Pistoia ha accolto l’opposizione limitatamente al credito sub b), osservando che l’opponente non era riuscita a superare l’eccezione del difetto di data certa anteriore al fallimento dei contratti di conto corrente sollevata dalla curatela in sede di ammissione allo stato passivo. Inoltre, se, da un lato, non contestava la data certa dell’atto costitutivo di pegno come descritto al punto sub a), rilevava che tale pegno non era stato costituito a garanzia del rapporto di conto corrente n. (OMISSIS).

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Banca Carige s.p.a. affidandolo a tre motivi. La Curatela non ha svolto difese.

Banca Carige ha altresì depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2704 c.c..

Lamenta la ricorrente che il conto corrente n. (OMISSIS) era stato stipulato dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), che ha successivamente mutato la propria denominazione in (OMISSIS) s.a.s. (la società fallita) con la Banca Antonveneta s.p.a., la quale, con atto a rogito Notaio Z.M. in data 22.12.2008, si era fusa per incorporazione con Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Ne consegue che l’estinzione del soggetto sottoscrivente il contratto di credito in data ben antecedente al fallimento è idonea a munire di data certa il predetto contratto.

Evidenzia che “il transito” del predetto conto corrente, prima da Banca Antoniana Veneta s.p.a. a MPS s.p.a., e, successivamente, a Banca Carige s.p.a., trova riscontro nella successione dei mittenti degli estratti conto trimestrali alla società fallita.

Infine, evidenzia che i contratti di conto corrente sono stati sottoscritti tutti dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), la quale ha mutato denominazione in (OMISSIS) s.a.s. con scrittura autenticata del 27.01.2012, mentre il fallimento è stato dichiarato in data 29.03.2013.

Tale circostanza, alla pari della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle successioni dei rapporti contrattuali tra gli istituti di credito come sopra descritte, costituisce un fatto idoneo ad attribuire la data certa.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che il Tribunale di Pistoia, nell’affermare che l’atto pubblico con cui la Banca Antonveneta s.p.a. si è fusa per incorporazione nella Monte dei Paschi di Siena s.p.a. “non consente, tuttavia, di attribuire data certa al contratto di conto corrente sub doc. 3”, non ha messo in dubbio la riconducibilità del citato doc. 3 (contratto di conto corrente n. (OMISSIS), poi (OMISSIS), stipulato dalla fallita con la Banca Antoniana Veneta s.p.a.) al rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) intrattenuto dalla fallita con la Banca Carige s.p.a.. Peraltro, lo stesso decreto impugnato ha dato atto in motivazione, nell’elencare i documenti prodotti dalla ricorrente in sede di opposizione allo stato passivo, che erano stati depositati gli estratti delle Gazzette Ufficiali dimostrativi della successione dei rapporti di credito di (OMISSIS) s.a.s. (da Banca Antonveneta a MPS, e infine a Banca Carige s.p.a.)

Se dunque il conto corrente n. (OMISSIS), in relazione al quale Banca Carige s.p.a. ha proposto la domanda di insinuazione al passivo, è lo stesso originariamente stipulato dalla fallita (quando aveva una diversa denominazione) con la Banca Antoniana Veneta s.p.a., l’affermazione sopra evidenziata con il virgolettato del Tribunale di Pistoia si appalesa apodittica.

E’ pur vero che non è giuridicamente corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui per effetto della fusione per incorporazione l’istituto di credito che ha sottoscritto il contratto di credito si sia estinto (è orientamento consolidato di questa Corte che, ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Sez. U, n. 2637 del 08/02/2006; vedi recentemente, Sez. 6 – 5, n. 12119 del 16/05/2017). Tuttavia, non vi è dubbio che con la fusione per incorporazione tra Banca Antonveneta s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena, avvenuta per atto pubblico in data 22.12.2008, si sia verificato un evento che ha consentito, a norma dell’art. 2704 c.c., di stabilire con certezza l’anteriorità del documento sottoscritto – che comprova l’esistenza di un rapporto di credito, successivamente trasferito da MPS s.p.a. a Banca Carige s.p.a. – rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Tale considerazione assorbe tutte le altre censure formulate dalla ricorrente nel motivo.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.art. 135 c.p.c., comma 1, n. 4 e L. Fall., art. 99, comma 2, n. 11.

Lamenta la ricorrente che il decreto impugnato ha totalmente omesso di motivare il rigetto dell’opposizione con riferimento ai crediti derivanti dai conti correnti n. (OMISSIS) (pari a Euro 74.481,33), n. (OMISSIS) (pari a Euro 82380,00), n. (OMISSIS) (pari a Euro 35.725), n. 100185/89 (pari a Euro 10.000).

Nessuna motivazione è stata, inoltre, fornita in ordine al rigetto del credito insinuato in via chirografaria per l’importo di Euro 49.611,82, quale saldo degli appunti commerciali resi insoluti nell’ambito del castelletto, essendo l’unica motivazione stata enunciata con riferimento al c/c n. (OMISSIS).

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. – art. 135 c.p.c., comma 1, n. 4 e L. Fall., art. 99, comma 2, n. 11.

Lamenta nuovamente la ricorrente l’omessa motivazione con riferimento ai c/c n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

Inoltre, rileva che non è stata considerata la chiusura in data 10.09.2012 del c/c n. (OMISSIS) (assistito da garanzia pignoratizia, munita di data certa, fino alla concorrenza della somma di Euro 80.000,00) il cui saldo passivo è stato girocontato sul c/c n. (OMISSIS).

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono solo in parte fondati.

Va osservato che il decreto impugnato, dopo aver elencato in modo dettagliato a pag. 2 i crediti per i quali la Banca Carige s.p.a., nel proporre l’opposizione L. Fall., ex art. 98, aveva reiterato la richiesta di insinuazione al passivo (indicando, altresì, i conti correnti cui accedevano), si è, in realtà, occupato solo dei crediti della ricorrente che sono stati sopra individuati ai punti a) e b) della parte narrativa.

In particolare, il provvedimento impugnato, nell’accogliere l’opposizione limitatamente alla somma di Euro 15.148,26 sopra individuata al punto b), nessuna motivazione ha fornito con riferimento ai conti correnti n. (OMISSIS) (il cui saldo, secondo l’impostazione di parte ricorrente, sarebbe stato girocontato nel c/c n. (OMISSIS)), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), conti correnti in relazione ai quali la ricorrente ha senz’altro proposto opposizione L. Fall., ex art. 98, risultando ciò dalla sommaria sintesi dei motivi di opposizione contenuta nel decreto a pag. 2 (peraltro, con riferimento al c/c n. (OMISSIS), si può fondatamente ritenere che il Tribunale di Pistoia sia incorso in un errore materiale nell’indicare il c/c n. (OMISSIS), coincidendo la somma di Euro 10.000,00 riportata come richiesta).

Relativamente ai crediti portati dai conti correnti sopra indicati, il secondo ed il terzo motivo devono essere dunque accolti, essendo il giudice di merito incorso nel vizio di omessa motivazione.

Le censure della ricorrente non possono invece essere accolte con riferimento al credito dedotto come insinuato in via chirografaria per l’importo di Euro 49.611,82, quale saldo degli appunti commerciali resi insoluti nell’ambito del castelletto.

Se, da un lato, risulta dalla ricostruzione del decreto impugnato (pag. 1) che per tale credito era stata senz’altro proposta domanda di insinuazione al passivo, dall’altro, lo stesso non è stato indicato nel provvedimento tra i crediti per i quali la ricorrente ha proposto l’opposizione L. Fall., ex art. 98. Nè peraltro, la ricorrente, nel dolersi dell’omessa motivazione, ha avuto curato di precisare dove e quando (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) nell’opposizione L. Fall., ex art. 98 si fosse lamentata della mancata ammissione anche di tale credito.

Deve quindi accogliersi il primo motivo, il secondo ed il terzo con il limiti di cui in motivazione, cassarsi il decreto impugnato per i motivi accolti, e disporsi il rinvio al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, il secondo ed il terzo con il limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato per i motivi accolti e rinvia al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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