Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18003 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/07/2019), n.18003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13549/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIU

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

MARIELLA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/11/2014 r.g.n. 1086/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale giudice del lavoro di Forlì rigettò l’opposizione proposta da Mariella s.r.l. (società in liquidazione), al decreto ingiuntivo n. 169 del 2009, emesso dal Tribunale di Forlì su richiesta dell’INPS.

2. Il decreto ingiuntivo era relativo ai contributi non versati dalla Uniservizi s.r.l. (soggetto fornitore di personale in precedenza in forza presso Mariella s.r.l., che aveva fruito, secondo l’Inps, illegittimamente dello sgravio previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8), richiesti alla opponente a titolo di responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29,quanto al periodo compreso tra aprile 2006 e maggio 2007.

3. Su impugnazione della Mariella s.r.l., successivamente posta in concordato preventivo, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1505 del 2014, ha parzialmente accolto l’appello e riformato la sentenza impugnata, da un lato confermando l’illegittimità della fruizione degli sgravi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, in relazione agli undici lavoratori passati dalla allora Mariella s.p.a. alla società fornitrice di servizi di deposito e magazzinaggio (in quanto i medesimi lavoratori avevano continuato a lavorare presso la medesima porzione di stabilimento, non trattandosi in realtà di nuovi posti di lavoro) e, dall’altro, ritenendo fondato il capo dell’appello relativo alla condanna della società al pagamento delle sanzioni civili dovute in ragione del vincolo di solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29; ciò in quanto il contenuto di tale norma, ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi tale da escludere che l’estensione dell’obbligo dell’appaltante comprendesse anche il pagamento delle sanzioni, come poi espressamente riconosciuto, con valore interpretativo, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. in L. n. 35 del 2012, che ha escluso in capo al committente qualsiasi obbligo per sanzioni civili, rispondendone il solo responsabile dell’inadempimento.

4. Avverso tale sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato a controparte il 20 maggio 2015, sulla base di un motivo illustrato da memoria.

5. Mariella s.r.l.,in concordato preventivo, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. in L. n. 35 del 2012, e dell’art. 11 preleggi, comma 1.

In particolare, si deduce che la s.r.l. Mariella avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili in ragione del fatto che il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. con modificazioni nella L. n. 35 del 2012, laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva. Il ricorrente giunge a tale conclusione confrontando le formulazioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, succedutesi nell’arco temporale rilevante nel caso di specie.

2. Il motivo è fondato. Questa Corte di cassazione ha già riconosciuto che il deposito dell’art. 21, sopra citato non ha natura interpretativa nè effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018) ed a tale orientamento va assicurata continuità.

3. Si è detto, infatti, che al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, l’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

4. La tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale ctr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194).

5. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento ai credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardo pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”.

5. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

Inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nell’art. 29, comma 2, del citato D.Lgs. . 276 del 2003, nella formulazione sostituita dalla L. 7 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis).

Non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dal citato D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012, che, disciplinando nuovamente la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del gong e 170 do 2008).

6. Non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. Vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sè, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poichè il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati).

7. Dunque già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, art. 1, comma 1, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.

8. In conclusione, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza va cassata e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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