Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17766 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12361/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ECOLEAD s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, (subentrata ad EQUITALIA SERVIZI
DI RISCOSSIONE s.p.a. ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1,
comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10261/32/2016 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, depositata in data 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2011, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il credito erariale risultava contemplato nel concordato preventivo cui era stata ammessa la società contribuente e che era stato anche omologato.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., rinnovata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 22312/2018, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. Fall., (R.D. n. 267 del 1942), art. 168. Sostiene la difesa erariale che l’ammissione della società contribuente al concordato preventivo, poi omologato, non poteva impedire l’emissione e la notifica della cartella di pagamento anche per crediti già inseriti in tale procedura concorsuale.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sostenendo che nella specie la CTR aveva reso una motivazione meramente apparente sull’inserimento, nel concordato preventivo omologato, del credito tributario relativo all’anno 2011 (di cui alla cartella di pagamento impugnata), posto che nella domanda di ammissione a tale procedura concorsuale si faceva riferimento ai debiti nei confronti dell’amministrazione finanziaria risultanti dai bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, che erano gli unici bilanci allegati alla domanda avanzata dalla società contribuente.
3. Tale secondo motivo, il cui esame dev’essere anticipato rispetto al primo, in ragione della sua priorità logico – giuridica, è fondato e va accolto.
3.1. Invero, dalla domanda di ammissione al concordato preventivo avanzata dalla società contribuente e dalla documentazione ad essa allegata, risulta che la richiesta era relativa ai soli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con esclusione, quindi, del periodo 2011, cui si riferiscono le imposte oggetto della cartella di pagamento impugnata. Al riguardo la CTR si è limitata ad affermare che “il relativo debito era già stato contemplato in un concordato preventivo omologato” senza fornire alcuna adeguata spiegazione delle ragioni di tale affermazione, così contravvenendo al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui “la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017; in termini anche Cass. n. 2876 del 2017, Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).
4. Il primo motivo di ricorso resta assorbito e comunque sarebbe infondato alla stregua di Cass. n. 24427 del 2008 e della giurisprudenza ivi richiamata.
5. Conclusivamente, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla competente CTR che provvederà a rendere adeguata motivazione sulla questione posta dall’amministrazione finanziaria, nonchè a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019