Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17845 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9344-2018 proposto da:
H.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato VIGHETTI PIERO EUGENIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI
(OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 8973/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
depositato il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – H.M.M.b ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 12 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto il suo ricorso avverso il diniego, da parte della competente commissione territoriale, della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. – Il primo motivo denuncia nullità del decreto impugnato per violazione di norme processuali: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione ad alcune disposizioni della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, allo spirito e al contenuto della convenzione di Ginevra, agli artt. 2 e 10 Cost., all’art. 19 T.U. immigrazione, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B, e art. 2, lett. G, al D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14, comma 4, al D.P.R. n. 394 del 1999 art. 11, dei principi espressa dalla sentenza di questa corte numero 27.310 del 2008, nonchè dalla CEDU sul ricorso Saadi/Italia.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul regime intertemporale concernente l’applicazione della vigente disciplina in materia di protezione umanitaria.
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019