Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8970 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8970 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIANNA SALVATORE N. IL 05/10/1976
avverso la sentenza n. 1022/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.

Il 2 marzo 2012 la Corte d’appello di Palermo riformava limitatamente alla pena
— rideterminata da tre in due mesi di arresto per effetto del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, escluse in primo grado — la sentenza del Tribunale
di Bagheria, in composizione monocratica, che, in data 11 dicembre 2009, aveva
1956 e successive modifiche
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
in ordine alla dosimetria della pena.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha
1′ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a
tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata
in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto dell’entità del fatto e della
personalità dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 ro vembre 2012

DE P0

dichiarato Salvatore Scianna colpevole del reato previsto dall’art. 9 I. n. 1423 del

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