Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28260-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 354/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di B.A. avverso un avviso di liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 5, richiamato nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, Tariffa parte I allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, ai fini della qualificazione come non “di lusso” dell’abitazione della contribuente, la CTR avrebbe erroneamente escluso dal calcolo lo spazio occupato dai muri perimetrali e divisori;

che il motivo è fondato;

che, in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II bis, tariffa I, la sua superficie utile va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Sez. 5, n. 861 del 17/01/2014; Sez. 6-5, n. 24469 del 01/12/2015);

che, pertanto, il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l’intera superficie non calpestabile (Sez. 5 n. 8421 del 31/03/2017);

che la CTR non si è attenuta ai predetti principi;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA