Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28650 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. un., 09/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1326/2017 proposto da:
SICILIA POLICE S.R.L., in persona del legale rappresentante
S.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
costituenda a.t.i. tra Sicilia Police S.r.l., Istituto di vigilanza
privata A.N.C.R. s.r.l., Sicurtransport s.p.a. e K.S.M. S.p.A,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AGATINO CARIOLA;
– ricorrente –
contro
NUOVA INVINCIBILE S.R.L., AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA, LA
SICUREZZA DI P.S. & S. G. S.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 164/2016 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il
16/06/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza del 16 giugno 2016, il CGA per la Regione Siciliana ha confermato la decisione con la quale il TAR Catania, in accoglimento del ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Invincibile, aveva annullato la Delib. dirigenziale della ASP di Catania di aggiudicazione dell’appalto del servizio di vigilanza armata in favore del costituendo RTI, rappresentato dalla S.r.l. Sicilia Police.
– La Sicilia Police ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., per un articolato motivo, con cui ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale per la sostituzione del giudice alle parti ed alle loro domande nonchè all’attività amministrativa, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’ultrapetizione ed extrapetizione e violazione dell’art. 60 CPA, sollevando il dubbio di costituzionalità dell’art. 133, comma 1, lett. e1, CPA.
– Gli intimati non hanno svolto difese.
– Il 1 agosto 2018, in vista dell’udienza, fissata per il 25 settembre 2018, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti e sottoscritto dall’Avv. Agatino Cariola, con relativa procura speciale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Il processo di cassazione dev’esser, pertanto, dichiarato estinto, restando esclusa la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 133 CPA sollevati dalla ricorrente.
– Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, la decisione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale “ordinaria” della pronuncia di estinzione, ove, come nella specie, la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (Cass. S.U. ord. n. 19169 del 2017; n. 20167 del 2018).
– Non vi è luogo a provvedere sulle spese, nè va fatta applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018